Via libera dalla Regione, così gli agricoltori potranno catturare e abbattere i cinghiali in Piemonte
Sono state pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte le indicazioni operative per l’esecuzione dei piani di contenimento numerico del cinghiale, nel caso non sussistano metodi ecologici efficaci o perseguibili per tenere sotto controllo i loro popolamenti.
L’attività di controllo può essere effettuata dai proprietari o conduttori dei fondi, al fine di contenere i danni agricoli, attraverso cattura o abbattimento sui fondi, in ogni fase del ciclo produttivo secondo le seguenti modalità:
1. Cattura e abbattimento
Per l’attività di cattura possono essere impiegati i seguenti impianti e le seguenti tecniche che vengono sinteticamente descritti:
TECNICHE E MEZZI PER IL CONTROLLO DEL CINGHIALE
Tecniche e mezzi ammessi:
– cattura con sistemi di trappolaggio mediante utilizzo di gabbie o recinti con scatto meccanico, automatico o semi-automatico, determinato dalla preda o indotto, e successivo abbattimento dell’animale;
– abbattimento da appostamento a terra (compreso da automezzo attrezzato) o sopraelevato (altana) con l’uso di carabina dotata di ottica di puntamento e l’eventuale ausilio di fonti luminose o visori notturni;
– abbattimento alla cerca da automezzo anche con l’utilizzo di fonti luminose o visori notturni e tiro con carabina dotata di ottica di puntamento;
– abbattimento da effettuarsi tramite il metodo della girata da parte di un numero limitato di operatori, ovvero con il metodo della battuta da squadre di operatori con l’uso di armi ad anima liscia o carabina con o senza ottica di mira, e l’ausilio di cane/i limiere, ovvero di un numero non superiore a 5 cani adeguato allo scaccio della preda.
2. Attività di cattura. Requisiti degli operatori
L’attività di cattura viene realizzata dal seguente personale che deve essere in possesso dei relativi requisiti:
a) proprietario o conduttore di fondo coltivato, non munito di licenza di caccia, ove sono posizionati gli impianti di cattura ed in possesso di attestato di partecipazione al corso organizzato dall’A.T.C./C.A. o dalle Organizzazioni professionali agricole circa l’uso degli impianti di cattura. Tale figura è addetta alla gestione dell’impianto di cattura;
b) proprietario o conduttore di fondo coltivato, munito di licenza di caccia, ove sono posizionati gli impianti di cattura ed in possesso di attestato di partecipazione al corso organizzato dall’A.T.C./C.A. o dalle Organizzazioni professionali agricole circa l’uso degli impianti di cattura. Tale figura è addetta alla gestione dell’impianto di cattura.
2.1 Procedura tecnica di intervento
Gli agricoltori che intendono impiegare gli impianti di cattura presentano domanda all’amministrazione provinciale territorialmente competente o alla Città Metropolitana. Le modalità operative sono le seguenti:
– i proprietari o conduttori dei fondi con i requisiti di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 2), addetti alla gestione dell’impianto di cattura provvedono a comunicare immediatamente l’avvenuta cattura all’Amministrazione provinciale o alla Città Metropolitana che provvederà attraverso la figura di un selecontrollore (Tutor) , munito di
licenza di caccia e in possesso di attestato di partecipazione al corso organizzato dall’A.T.C./C.A. o dalle Organizzazioni professionali agricole ed iscritto nei relativi elenchi, all’abbattimento nel più breve tempo possibile;
– i proprietari o conduttori dei fondi con i requisiti di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 2), addetti alla gestione dell’impianto di cattura provvedono a comunicare immediatamente l’avvenuta cattura all’Amministrazione provinciale o alla Città Metropolitana e successivamente procedono all’abbattimento nel più breve tempo possibile.
In entrambi i casi si dovrà procedere alla compilazione della scheda di abbattimento.
Gli impianti di cattura potranno essere forniti dall’Amministrazione provinciale o dalla Città Metropolitana che potrà avvalersi di soggetti terzi. I proprietari o conduttori di fondi possono provvedere anche a proprie spese ai sensi del comma precedente.
3. Operazioni di contenimento mediante abbattimento – controllo selettivo
L’attività di controllo selettivo viene realizzata dal seguente personale che deve essere in possesso
dei relativi requisiti:
a) proprietari o conduttori dei fondi:
1. titolarità del fondo ove si realizza l’intervento di controllo;
b) proprietari o conduttori dei fondi:
1. in possesso di licenza per esercizio venatorio in corso di validità;
2. titolarità del fondo ove si realizza l’intervento di controllo;
3. in possesso di attestato di partecipazione al corso organizzato dall’A.T.C./C.A. o dalle Organizzazioni professionali agricole circa i piani di controllo;
3.1 Procedura tecnica di intervento
Gli interventi di controllo tramite abbattimento vengono realizzati dagli agricoltori quando ricorrono le seguenti condizioni attraverso le rispettive procedure:
– gli agricoltori di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 3), possono ricorrere ad un selecontrollore (Tutor) munito di licenza di caccia e in possesso di attestato di partecipazione al corso organizzato dall’A.T.C./C.A. o dalle Organizzazioni professionali agricole ed iscritto nei relativi elenchi;
– gli agricoltori di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 3), sono autorizzati, previa comunicazione all’Amministrazione Provinciale territorialmente competente o alla Città Metropolitana, ad esercitare il controllo mediante abbattimento.
Le attività di controllo effettuate dall’agricoltore debbono accertare la presenza di fauna selvatica, documentata da prove riconducibili al fondo di che trattasi, a testimonianza di quanto accaduto ed inviate all’Amministrazione Provinciale territorialmente competente o alla Città Metropolitana, secondo le modalità concordate con le Organizzazioni professionali agricole.
4. Seminari formativi sull’impiego degli impianti di cattura e sui controlli selettivi
La Provincia e la Città Metropolitana organizza/coordina con gli A.T.C./C.A. e le Organizzazioni professionali agricole ai proprietari o conduttori dei fondi, corsi di formazione sull’impiego degli impianti di cattura e sul controllo selettivo che preveda la presenza di un docente con almeno 3 anni di esperienza professionale sulle tecniche di prevenzione dei danni alle produzioni agroforestali, sugli impianti di cattura, la normativa relativa al controllo della fauna selvatica, i mezzi di abbattimento e il monitoraggio dell’attività di controllo. Al termine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione.
5. Piani di prevenzione dei danni e di gestione e controllo della specie cinghiale delle Province e della Città Metropolitana
Allo scopo di rendere uniforme le modalità di gestione e controllo, si definiscono le seguenti procedure per la predisposizione dei piani di prevenzione dei danni e di gestione e controllo della specie cinghiale, predisposti dalle Province e dalla Città Metropolitana:
a) interventi di urgenza volti a garantire una tempestiva azione in caso di segnalazione di danneggiamenti in atto;
b) interventi programmati tesi al controllo della specie nel territorio.
Nel caso in cui gli interventi di urgenza non siano attivati entro 48 ore dalla segnalazione o non comportino la eliminazione del danneggiamento alle colture, i proprietari o conduttori dei fondi interessati, previa comunicazione nei tempi e nei modi stabiliti dal servizio competente della Provincia e dalla Città Metropolitana, d’intesa con le Organizzazioni professionali agricole, possono svolgere direttamente, nelle 72 ore successive alla comunicazione, operazioni di contenimento mediante abbattimento, il cui risultato deve essere inderogabilmente trasmesso alla
Provincia e alla Città Metropolitana entro le 48 ore successive.
Per interventi programmati la Provincia e la Città Metropolitana potranno concedere ai proprietari o conduttori di fondi autorizzazioni annuali.