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Via libera allo street-food agricolo, ecco i requisiti e le condizioni da rispettare per non incorrere in sanzioni


Anche le aziende agricole possono effettuare l’attività di “streetfood” la quale viene considerata nell’alveo della vendita diretta, ovviamente a patto che i prodotti ceduti siano prevalentemente prodotti dall’azienda medesima.

VENDITA DIRETTA

La Legge di Bilancio per il 2018 ha infatti esteso il concetto di vendita diretta di prodotti agricoli, dando la possibilità di venderli manipolati e trasformati, già pronti per il consumo, mediante l’utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell’azienda agricola, nonché con modalità itinerante su aree pubbliche o private, a patto che ovviamente sia garantito il rispetto delle norme igienico – sanitarie e che il servizio non sia una somministrazione “assistita”.

Sul punto si era già anche espresso il Ministero dello Sviluppo Economico che, occupandosi di vendita diretta, riprendeva i concetti del Dlgs 228/2001 vale a dire che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio nazionale, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità con la possibilità di ampliare la “merceologia” di prodotti vendibili.

CONSUMO IMMEDIATO

Successivamente il Legislatore con il DL 69/2013 aveva anche consentito, nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta, il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

Rimaneva il dubbio se la risoluzione del MISE comprendesse anche l’applicazione della norma nel solo caso di attività di vendita all’interno di locali oppure se la possibilità di consumo immediato fosse consentita anche in caso di vendita in forma itinerante.

MODALITA’ ITINERANTE

La Legge di Bilancio ora consente esplicitamente tale ultima fattispecie mediante strutture mobili e con modalità itinerante su aree pubbliche e private. Tale previsione, di carattere puramente amministrativo, dovrà poi trovare anche un adeguato inquadramento dal punto di vista fiscale. Questo perché rientra nel reddito agrario la cessione di prodotti agricoli allo stato originario e di quelli manipolati di cui al DM del 13 febbraio 2015.

Considerato che i prodotti agricoli “principali”, formaggi, salsicce, salumi, vino, ecc… non sono nel citato DM possono essere ceduti allo stato originario, un eventuale processo di cottura ecc. farebbe ricadere l’attività tra i redditi di impresa, oltre al fatto che la cessione di prodotti agricoli acquistati da terzi nel limite della prevalenza, per essere ricompresa nel reddito agrario, deve subire una trasformazione o manipolazione che difficilmente si verificherebbe in questo caso.

 

Alberto Tealdi

a.tealdi@studiocugnasco.it

(da: “L’Imprenditore agricolo”)