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Uso dell’Iva per cassa Cos’è, quando conviene


La possibilità di optare per liquidazione dell’iva “per cassa”, possibilità recentemente rivista rispetto alla previgente versione e piuttosto pubblicizzata come grande strumento per la ripresa, risulta di fatto, per ora, poco utilizzata.
L’esercizio dell’opzione consente in pratica, per coloro che liquidano l’imposta nella forma ordinaria, nel differire il versamento dell’imposta relativa alle operazioni attive rese nei confronti di altri soggetti iva (non quindi per quelle rese verso i consumatori finali privati) al momento dell’incasso. Allo stesso tempo è però previsto il differimento della detraibilità dell’imposta afferente ai beni o servizi acquistati solamente al momento del pagamento dei fornitori. L’imposta diviene comunque esigibile o detraibile decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario/committente, prima di tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
UN PUNTO A FAVORE. Un punto di favore della nuova norma, in vigore per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012, rispetto alla previgente è che il ricevimento di una fattura cosidetta ad “esigibilità differita” da parte di un soggetto che non ha optato per l’iva per cassa non comporta il differimento della detrazione al momento del pagamento del corrispettivo ma può essere esercitata normalmente al momento dell’effettuazione dell’operazione. E’ bene ricordare che l’opzione (da esercitarsi a posteriori nella dichiarazione iva relativa al periodo di imposta nel quale si è deciso di applicare tale regime) può essere esercitata sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi che hanno realizzato nell’anno precedente o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare, un volume d’affari non superiore ai 2 milioni di euro e le fatture emesse dovranno presentare l’indicazione dell’art. 32-bis del DL 22 giugno 2012, n. 83.
QUANDO CONVIENE. Questa possibilità, nonostante le sue inevitabili complicazioni dal punto di vista contabile dovute ad uno stretto monitoraggio di incassi e pagamenti (consigliata una contabilità odinaria), può essere effettivamente vantaggiosa per coloro i quali hanno a che fare per esempio con la pubblica amministrazione (che come ben noto paga a lungo termine) o con altri clienti che di regola pagano a lungo termine, evitando così di anticipare l’iva all’erario diversi mesi prima. La stessa possibilità dal punto di vista degli imprenditori agricoli può apparire meno appetibile in quanto la maggior parte degli stessi adotta il regime speciale forfettario (al quale il regime di cassa non è applicabile) ed anche chi è in regime iva ordinario sulle cessioni di prodotti agroalimentari dovrebbe essere “garantito” sulla celerità dei pagamenti dal discusso art. 62. CONTABILITA’ SEPARATA. L’Amministrazione Finanziaria ha però previsto che nel caso di contabilità separata è possibile adottare il regime di cassa per una sola delle attività, questo significa che anche gli imprenditori agricoli che adottano sia il regime speciale per le attività agricole sia quello ordianrio per le altre attività in regime di contabilità separata possono, qualora sia per loro vantaggioso, adottare per queste ultime attività il regime di cassa. E’ quindi bene fare, come sempre, una accurata valutazione sulla possibilità o meno con il proprio consulente fiscale.

Alberto Tealdi
a.tealdi@studiocugnasco.it