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Terreni agricoli, detrazioni su locazione per i giovani


Il DL 91/2014, cosiddetto “decreto competitività”, ha introdotto alcune misure di favore per il settore agricolo. In particolare ha previsto un’interessante detrazione Irpef per giovani agricoltori in relazione ai terreni agricoli condotti in affitto, con applicazione già dal periodo d’imposta 2014.

NUOVA DETRAZIONE
Il citato decreto ha infatti modificato l’art. 16 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi inserendo, al comma 1-quinquies, una nuova detrazione ai fini Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di locazione di terreni agricoli condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nell’apposita gestione previdenziale agricola e di età inferiore a 35 anni.

REQUISITO ANAGRAFICO
Quest’ultimo requisito anagrafico deve sussistere non solo al momento della stipula del contratto ma per ogni periodo di imposta in cui si beneficia della detrazione. Tuttavia la detrazione può spettare anche nel caso in cui il requisito dell’età ricorra solo per una parte del periodo d’imposta in cui si intende usufruire dell’agevolazione in commento.
La detrazione prevede un limite massimo di Euro 80,00 per ettaro ed Euro 1.200,00 complessivi e rientra nella disciplina degli aiuti de minimis del settore agricolo.

ESEMPIO
Esemplificando in numeri: se un giovane imprenditore agricolo sostiene spese per canoni di locazione di terreni condotti direttamente per un importo annuo di Euro 7.000,00 il calcolo teorico della detrazione sarebbe pari ad Euro 1.330,00 (7.000 x 19%), ma in tal caso il contribuente potrà portare in dichiarazione, in detrazione della propria imposta, solo l’importo massimo di Euro 1.200,00 e sempre che i canoni siano riferiti ad un estensione dei terreni di almeno 15 ettari (1.200/80); diversamente, nel caso in cui gli ettari coltivati siano, ad esempio, solamente 10, egli potrà detrarre al massimo un importo complessivo di Euro 800,00 (80 x 10). In caso di incapienza dell’imposta lorda è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta riportabile negli anni successivi per un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell’anno in corso.

SOCIETA’ TRASPARENTE
La detrazione in oggetto spetta anche nel caso di società agricola trasparente qualora il soggetto che apporta la qualifica di IAP rispetti il requisito di età di cui sopra.
Infine, per poter beneficiare della detrazione in commento, occorre che il contratto di locazione sia redatto in forma scritta e che non abbia ad oggetto terreni di proprietà dei genitori del giovane agricoltore.

Marianna Cugnasco
mar.cugnasco@studiocugnasco.it
(L’Imprenditore agricolo)