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Terreni agricoli concessi in uso alle società, ecco quando sono esentati da Imu e Tasi


In materia di Imu sui terreni agricoli – ambito che ricomprende inevitabilmente anche la Tasi – spesso ci si pone il dubbio sull’applicabilità o meno delle agevolazioni previste per gli imprenditori agricoli al caso, assai frequente, in cui i terreni posseduti dai soci di società semplice siano dagli stessi concessi in uso (tramite contratto di affitto o comodato) alla società, che li conduce.

Il nuovo regime Imu, in vigore dal 2016, prevede infatti l’esenzione per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap – persone fisiche o società – iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dall’ubicazione dei terreni.

REQUISITI GENERALI

Già con la circolare n. 3 del 18 maggio 2012 il Dipartimento delle Finanze aveva precisato che:

  • l’esenzione si applica a tutti i contitolari di diritti dominicali nel caso in cui il terreno sia posseduto da due soggetti ma condotto da uno solo (avente i requisiti di legge), trattandosi di agevolazione avente carattere oggettivo (interpretazione avallata dalla Giurisprudenza; tra tante sentenze ricordiamo quella della Corte di Cassazione n. 15566/2010);
  • le agevolazioni applicabili ai terreni agricoli operano anche nel caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti o Iap, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone (società semplice o società in nome collettivo) alla quale hanno concesso in comodato o in affitto il terreno del quale mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

SOCIETA’ DI PERSONE

Nello stesso senso il Dipartimento si è nuovamente espresso con nota del 23 maggio 2016 n. 20535, dopo aver ribadito che la qualifica di Iap si estende anche alle società di persone.

La stessa Suprema Corte, che in precedenza aveva ritenuto essenziale che possesso e conduzione dovessero essere verificati in capo al medesimo soggetto passivo, con ordinanza n. 375/2017 ha affermato espressamente che lo svolgimento dell’attività agricola da parte dello Iap o Cd nella forma di società di persone non è ostativo ai fini dell’applicazione del trattamento di favore stabilito per i terreni agricoli dagli artt. 2 e 9 del DLgs. N. 504/1992.

ATTIVITA’ AGRICOLA

La ratio alla base di tale interpretazione è chiaramente quella di mantenere o incentivare l’attività agricola, che venga svolta individualmente oppure in forma societaria con i beni (terreni) apportati dai soci stessi.

 

Marianna Cugnasco

mar.cugnasco@studiocugnasco.it

(Da: L’Imprenditore Agricolo)