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Stabilizzazioni contratti di lavoro, retribuzione dipendenti e contratti affiancamento


Sono tre gli aspetti della nuova Legge di Stabilità 2018 di particolare rilevanza per l’agricoltura: A) le agevolazioni per stabilizzazioni; B) la modalità tracciata per le retribuzioni dei lavoratori dipendenti; C) il contratto di affiancamento.

A) Nella legge di Stabilità viene introdotta l’agevolazione per le aziende che stabilizzano i rapporti di lavoro.

Ecco gli aspetti principali:

Decorrenza – Assunzioni a tempo indeterminato a tutele crescenti stipulate dal 1.1.2018.

Misura dell’agevolazione – Esenzione dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico datore di lavoro, con esclusione dei contributi INAIL, per un periodo massimo di trentasei mesi. L’agevolazione spetta nel limite massimo di importo pari a 3000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Beneficiari – Lavoratori che al momento della stabilizzazione non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età per le assunzioni stipulate entro il 31.12.2018 e il trentesimo anno di età per le stabilizzazioni dal 1.1.2019; i lavoratori non devono essere occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro; non sono ostativi eventuali periodi di apprendistato con altro datore di lavoro e non proseguiti a tempo indeterminato.

Limiti – Quando il lavoratore è già stato assunto da altri datori di lavoro con questa agevolazione, al nuovo datore di lavoro spetta solo la parte residua.

Condizioni a carico datore di lavoro – L’agevolazione spetta se il datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non ha proceduto a licenziamenti individuali per motivo oggettivo ovvero a licenziamento collettivi – l’agevolazione viene revocata se viene effettuato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o altro lavoratore inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore agevolato nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata.

Prosecuzione di apprendistato – L’agevolazione spetta nella misura di 12 mesi dalla prosecuzione dell’apprendistato successiva al 31.12.2017, nei limiti dei 3.000 euro netti a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età al momento della prosecuzione. L’agevolazione decorre dal primo mese successivo al termine del periodo formativo previsto dall’apprendistato.

Esonero totale – L’esonero è totale nel caso di stabilizzazioni entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio da parte di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica o diploma professionale o alta formazione.

 

B) Dal 1.7.2018, le retribuzioni dei lavoratori dipendenti possono essere corrisposte solo in modalità tracciata. Nello
specifico, la norma prevede che, a partire dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

b) strumenti di pagamento elettronico;

c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. La violazione della modalità tracciata comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.

C) Al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura ed agevolare il passaggio nella gestione dell’attività di impresa per il triennio 2018-2020, la legge di bilancio 2018 ha introdotto il “contratto di affiancamento”. I giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant’anni, anche organizzati in forma associata, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli, possono stipulare con imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile o coltivatori diretti, di età superiore a sessantacinque anni o pensionati, un contratto così strutturato: da un lato, l’imprenditore agricolo “senior” si impegna a trasferire al giovane le proprie competenze; dall’altro, il giovane imprenditore agricolo si impegna a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell’impresa e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d’impresa.

L’affiancamento non può avere durata superiore ai tre anni e comporta in ogni caso la ripartizione degli utili di impresa tra il giovane e l’imprenditore agricolo in percentuali comprese tra il 30 ed il 50 per cento a favore del giovane imprenditore.
Dalla stipula discende l’accesso prioritario a mutui agevolati per gli investimenti nei settori della produzione e della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Al giovane imprenditore è infine garantito in caso di vendita, per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto, il diritto di prelazione con le medesime modalità previste per l’affittuario coltivatore diretto.

 

(Fonte: Coldiretti Cuneo)