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Spesometro, cosa rischiano i ritardatari


Sono decorsi i termini per la presentazione dello spesometro relativo all’anno 2013 per tutti i contribuenti, sia che effettuino liquidazione IVA mensile che trimestrale.
Qualora non sia stata presentata la comunicazione nei termini è possibile provvedervi tardivamente e versare le sanzioni avvalendosi del ravvedimento operoso.
La sanzione da 258 a 2065 euro prevista per l’omissione della comunicazione ovvero per la sua effettuazione con dati incompleti o non veritieri è prevista dall’art. 21 del DL 78/2010.
Quanto al ravvedimento operoso è applicabile la disposizione che consente di regolarizzare la violazione entro 1 anno dalla scadenza originaria beneficiando della riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo (32 euro).
La sanzione ridotta deve essere versata con modello F24 utilizzando il codice tributo 8911.
Trattandosi di un codice tributo generico, il pagamento non viene automaticamente agganciato all’adempimento, quindi consigliamo di conservare la ricevuta che dovrà essere esibita all’Agenzia delle Entrate in caso di contestazione della tardiva trasmissione dello spesometro (allegata all’istanza di autotutela)
Segnaliamo che non è più possibile trasmettere senza applicazione di sanzioni una comunicazione sostitutiva entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati: tale facoltà è stata limitata alle operazioni relative alle annualità fino al 2012.

(Fonte: Confcooperative Cuneo)