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Sgravi contributivi per agricoltori svantaggiati


Gli sgravi contributivi spettanti agli imprenditori agricoli che operano in zone montane o svantaggiate sono stati estesi, dal cosiddetto Decreto Fare, alle cooperative di manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, relativamente ai prodotti conferiti dai soci operanti nelle predette zone montane o svantaggiate. Per comprendere la questione è necessario richiamare il quadro normativo di riferimento.
L’articolo 9, comma 5 della legge 67/1988 prevede che «a decorrere dal 1° gennaio 1988, i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali sono dovuti nella misura del 15% dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
I predetti premi e contributi sono dovuti per i medesimi lavoratori dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nella misura del 40%, e dai datori di lavoro operanti nelle zone agricole svantaggiate comprese nei territori di cui all’art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nella misura del 20 per cento».
In merito a queste disposizioni si erano manifestati alcuni dubbi interpretativi. Anzitutto riguardo all’applicabilità degli stessi sgravi contributivi alle cooperative che trasformavano a valle i prodotti agricoli ottenuti dai soci in montagna. In secondo luogo in merito all’applicabilità delle agevolazioni alle attività di allevamento svolte nelle zone montane o svantaggiate in forza di contratti di soccida, in quanto il proprietario degli animali non avrebbe impiegato manodopera dipendente, che in forza del contratto è assunta dal soccidario.
In conseguenza di ciò l’Inps non concedeva le agevolazioni contributive di cui all’articolo 9 del Dl 67/1988 alle cooperative di macellazione relativamente agli animali conferiti dal soccidante. L’articolo 32, comma 7 ter del Dl 69/2013 (Decreto Fare) ha ora chiarito questi dubbi estendendo l’applicazione degli sgravi alle casistiche sopra esposte, con effetto retroattivo.

Jves Bernardi, direttore del Patronato Inac/Cia di Cuneo