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Rivalutazione terreni ecco quando conviene


La legge di stabilità 2015 ha nuovamente riaperto i termini per rivalutare il costo di acquisto dei terreni (sia agricoli che edificabili) e delle partecipazioni (qualificate e non qualificate) detenute in società non quotate, posseduti, alla data del 1° gennaio 2015, da persone fisiche, al di fuori del regime di impresa, società semplici ed enti non commerciali.
Si tratta di un’agevolazione già proposta negli anni passati, introdotta per la prima volta dalla legge 448/2001 e successivamente prorogata fino al 30 giugno 2014. Ora viene riproposta ma con un forte aumento dell’imposta sostitutiva da pagare sui maggiori valori rivalutati.

RADDOPPIA L’IMPOSTA
I commi 626 e 627 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2015 prevedono infatti l’aumento del 100% delle precedenti percentuali di imposta sostitutiva del 2% e del 4%, che diventano pertanto:
– 4% per la rivalutazione di partecipazioni non qualificate;
– 8% per la rivalutazione di terreni e partecipazioni qualificate.
Come per le precedenti “edizioni” la finalità della norma è quella di consentire l’allineamento del costo o valore di acquisto di terreni e partecipazioni al valore di mercato, determinato da un’apposita perizia giurata di stima. Tale rivalutazione può risultare “appetibile” nelle ipotesi in cui si stia considerando di cedere i beni oggetto di perizia, rideterminando in tal modo il costo sulla base del quale dovrà essere calcolata l’eventuale plusvalenza derivante dalla differenza tra il prezzo di cessione ed il costo del bene (terreno o partecipazione), ai sensi dell’articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Attraverso la norma in commento la plusvalenza potrà infatti essere ridotta o addirittura annullata nel caso in cui il prezzo di cessione sia pari al nuovo valore rivalutato.

UN ESEMPIO
Per una migliore comprensione del meccanismo di rivalutazione riprendiamo l’esempio proposto già con riferimento alle precedenti rivalutazioni. Si ipotizzi un terreno agricolo acquistato diversi anni fa al costo di 50. Se ora il terreno è diventato edificabile il suo valore sarà certamente aumentato, ad esempio a 200. In caso di cessione a tale valore pertanto si genererebbe una plusvalenza di 150 imponibile fiscalmente in capo al venditore. Se detto terreno è posseduto alla data del 1° gennaio 2015 sarà possibile rivalutarne il costo d’acquisto. Il contribuente interessato dovrà provvedere – entro il 30 giugno 2015 – a far redigere ed asseverare un’apposita perizia di stima da un professionista abilitato che attesti il nuovo valore del terreno in oggetto. Una volta redatta la perizia sarà necessario provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva sul valore del bene risultante dalla perizia. Nell’esempio prospettato, trattandosi di un terreno, l’imposta sostitutiva da pagare sarà l’8% sul valore di 200. In tal modo il valore fiscale sarà equiparato a quello di mercato ed in caso di cessione dell’area edificabile al prezzo di 200 nulla sarà più dovuto al fisco.

MODALITA’ E SCADENZE
L’imposta sostitutiva potrà essere versata in un’unica rata entro il 30 giugno 2015 oppure potrà essere rateizzata in un massimo di tre rate annuali; in quest’ultimo caso la prima rata dovrà essere versata entro il 30 giugno 2015 e sulle rate successive saranno dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.
Analogamente ai terreni anche per le quote di partecipazione in società non quotate è possibile procedere alla rivalutazione del costo, previa redazione di idonea perizia asseverata e previo pagamento di un’imposta sostitutiva del 4% in caso di partecipazioni non qualificate e del 8% in caso di partecipazioni qualificate.
L’imposta sostitutiva dovrà essere versata tramite modello F24 utilizzando l’apposito codice tributo “8055” esposto nella sezione “Erario”, indicando l’anno 2015 nel campo “Anno di riferimento”.

Marianna Cugnasco
mar.cugnasco@studiocugnasco.it

(da: L’Imprenditore agricolo)