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Rivalutazione dei terreni alla prova dei redditi


E’ tempo di dichiarazioni fiscali per i redditi relativi all’anno di imposta 2013 ed a seguito delle varie norme che si sono susseguite con riferimento all’imposizione o meno dei terreni ai fini Imu è bene prestare la dovuta attenzione nel determinare quando questi sono altresì assoggettati alla tassazione Irpef e quando il pagamento dell’Imu sconta già anche l’imposizione sul reddito. La compilazione del quadro RA della dichiarazione dovrà pertanto essere accuratamente redatto in base al trattamento Imu applicato al singolo terreno nel corso del 2013.

LA NUOVA IMU
Il Dlgs 23/2011 ha previsto che l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sui beni immobili non locati, vale a dire sia per i redditi da fabbricati che per il reddito dominicale dei terreni. Nel corso del 2013 ci sono state un susseguirsi di norme che inizialmente hanno escluso totalmente i terreni agricoli dal pagamento della prima rata dell’Imu, poi in sede di saldo l’esclusione è stata prevista solamente per i terreni posseduti e condotti da Iap o coltivatori diretti iscritti alla relativa gestione previdenziale, prevedendo per tali soggetti il pagamento della “mini Imu” qualora il comune avesse deliberato per i terreni una aliquota superiore a quella ordinaria pari allo 0,76%.

TUTTI I CASI
Il contribuente potrà pertanto trovarsi nei seguenti casi:
– essere in possesso di un terreno escluso da Imu (per esempio montano) e quindi assoggettare ad Irpef il reddito dominicale;
– avere la qualifica di Iap o coltivatore diretto, essere iscritto alla relativa gestione previdenziale ed allo stesso tempo essere proprietario e conduttore del terreno. In questo caso non avendo pagato Imu nel corso del 2013 il reddito dominicale è assoggettato a tassazione. Solo qualora sia stata pagata mini-Imu a gennaio 2014 allora il reddito dominicale è interamente escluso da Irpef;
– non possedere la qualifica di Iap o coltivatore diretto, in questo caso è stata pagata Imu in sede di saldo ed il reddito dominicale è escluso da Irpef.

RIVALUTAZIONE
Si ricorda che per il periodo di imposta 2013 è prevista, così come per il 2014 e per il 2015, una rivalutazione del 15% (oltre a quella di base del 70% e dell’80%) sia del reddito agrario che di quello dominicale (quando soggetto a tassazione), rivalutazione che scende al 5% per i terreni posseduti e condotti da Iap o coltivatori diretti; riduzione che si applica per il solo reddito agrario qualora i predetti requisiti siano in capo al conduttore non proprietario. Tale rivalutazione si applica anche qualora a condurre il fondo sia un giovane agricoltore con meno di 40 anni per il quale non si applica la predetta rivalutazione base del 70% e dell’80%.

Alberto Tealdi
a.tealdi@studiocugnasco.it