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Riformata la base di calcolo per gli aiuti alla zootecnìa


L’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), ente che si occupa di coordinare la distribuzione delle risorse economiche dedicate al sostenimento ed allo sviluppo dell’agricoltura in Italia, in coerenza con quanto stabilito dalla Comunità Europea, ha recentemente emesso due circolari sull’interpretazione della procedura di calcolo degli esiti per gli aiuti zootecnici nei casi in cui si riscontrino differenze tra il numero di capi dichiarati e quelli accertati, rimodulando alcuni parametri finalizzati al calcolo dei premi per il miglioramento della qualità delle carni bovine ed ovicaprine in vigore dalla campagna 2010.

ALGORITMO DI CALCOLO
In sostanza, applicando le due citate nuove circolari, si va ad agire sulla definizione dell’ammontare degli aiuti alla zootecnia, variando parzialmente l’algoritmo di calcolo dei medesimi.
Le due nuove Circolari sono state emesse in sostituzione della precedente Circolare AGEA del 16 giugno 2011 e l’applicazione di tali disposizioni decorre dalla campagna 2011.
Il passaggio dalle vecchie regole a quelle attuali ha mantenuto in auge la fruibilità, per AGEA, delle informazioni della BDN – Banca Dati Nazionale, un’Anagrafe animale informatizzata i cui dati sono controllati e certificati. Una volta presentata la domanda di aiuto zootecnico, essa viene valutata e se ne calcola l’esito, sulla base del numero di capi riscontrati in BDN. Questa procedura è rimasta invariata con la nuova circolare e richiama due tipologie di controlli: quelli amministrativi e quelli in loco a campione.
I cambiamenti portati dalle nuove regole, però, come anticipato, si concentrano sul metodo di calcolo dell’esito del controllo.

LE CONDIZIONI PER GLI AIUTI
È doverosa ancora una precisazione: il Reg. CE 1760/2000 prevede che i premi previsti in aiuto per i bovini possano essere concessi esclusivamente ai capi identificati e registrati regolarmente presso la BDN. Di conseguenza, in tutti i casi in cui si è di fronte ad un capo non regolarmente identificato e registrato presso la BDN, esso risulta in anomalia, quindi non suscettibile di aiuto alla zootecnia.
Per quanto concerne il controllo in loco, cioè svolto direttamente presso l’agricoltore, esso viene eseguito nel medesimo anno solare cui la campagna si riferisce, ma, mentre, prima, il numero dei capi che venivano riscontrati in anomalia in quanto non correttamente identificati o registrati nella BDN veniva rapportato al numero di capi fisicamente presenti in azienda alla data del controllo, ora, con le regole nuove, il numero dei capi potenzialmente ammissibili all’aiuto che vengono riscontrati in anomalia in quanto non correttamente identificati o registrati nella BDN viene rapportato al numero di capi totali ammissibili al premio. Attraverso un algoritmo fondato su tale principio, è possibile calcolare l’esito del controllo tecnico, il quale, in base alla casistica in cui ci si trova, permette di determinare l’eventuale percentuale di riduzione dell’aiuto.

CONTROLLI AMMINISTRATIVI
Per quanto, invece, attiene i controlli amministrativi, essi prevedevano, con l’applicazione della precedente Circolare AGEA, che il numero di capi potenzialmente ammissibile all’aiuto riscontrati in anomalia in sede di controllo amministrativo in quanto non correttamente identificati o registrati nella BDN venisse confrontato con la consistenza media annuale di stalla desunta dall’Anagrafe. Con le nuove regole, invece, il numero di capi potenzialmente ammissibile all’aiuto riscontrati in anomalia in quanto non correttamente identificati o registrati nella BDN, viene rapportato al numero di capi potenzialmente ammissibile all’aiuto. Anche qui, attraverso un algoritmo opportuno, si può calcolare l’esito del controllo tecnico e l’eventuale percentuale di riduzione del premio.

NUMERO DEI BOVINI AMMISSIBILI
In sostanza, mentre, prima, le anomalie venivano rilevate rispetto al numero di bovini presenti in stalla al momento del controllo, ora, con il nuovo algoritmo di calcolo, il riferimento per il riscontro delle anomalie è il numero di bovini ammissibili all’aiuto.
La direzione verso la quale si sta andando, a prima vista, parrebbe quella di valorizzare il ruolo della BDN, coerentemente con quanto prescritto dal Paragrafo 3 dell’Articolo 16 del Reg. CE 1122/09, che sottolinea l’importanza del ruolo della Banca Dati Nazionale nel contesto delle erogazioni a favore della zootecnia.

Angelo Pasero