Ricambio generazionale definiti criteri e modalità
sono applicabili alle microimprese e piccole e medie imprese in qualsiasi forma
costituite, che subentrino nella conduzione di un’intera azienda agricola, esercitante
esclusivamente l’attività agricola da almeno due anni alla data della domanda
E’stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio il decreto del Ministero delle Finanze recante “Misure in favore dell’autoimprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale” che definisce le modalità e i criteri di accesso alle agevolazioni destinate alle micro e pmi.
Vi sono delle novità rispetto alle norme passate.
Viene, infatti, stabilito che le agevolazioni, già previste dall’articolo 10 del decreto n. 185 del 2000 sono applicabili alle microimprese e piccole e medie imprese in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un’intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l’attività agricola da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell’azienda, nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Queste imprese devono possedere i seguenti requisiti:
1) essere costituite da non più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;
2) esercitare esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile;
3) essere amministrate e condotte da un giovane di età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti alla data di spedizione della domanda, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto iscritto nella gestione previdenziale agricola. Nel caso di società devono essere composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti alla data di spedizione della domanda in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni;
4) essere già subentrate, anche a titolo successorio, da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda, nella conduzione dell’intera azienda agricola, ovvero subentrare entro 3 mesi dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione d’azienda.
Le agevolazioni prevedono la concessione di mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata minima di cinque anni e massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento delle spese ammissibili. Per le iniziative nel settore della produzione agricola primaria il mutuo agevolato può durare fino a 15 anni. I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, IVA esclusa.