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Ricambio generazionale definiti criteri e modalità


E’stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio il decreto del Ministero delle Finanze recante “Misure in favore dell’autoimprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale” che definisce le modalità e i criteri di accesso alle agevolazioni destinate alle micro e pmi.
Vi sono delle novità rispetto alle norme passate.
Viene, infatti, stabilito che le agevolazioni, già previste dall’articolo 10 del decreto n. 185 del 2000 sono applicabili alle microimprese e piccole e medie imprese in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un’intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l’attività agricola da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell’azienda, nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Queste imprese devono possedere i seguenti requisiti:

1) essere costituite da non più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;

2) esercitare esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile;

3) essere amministrate e condotte da un giovane di età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti alla data di spedizione della domanda, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto iscritto nella gestione previdenziale agricola. Nel caso di società devono essere composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti alla data di spedizione della domanda in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni;

4) essere già subentrate, anche a titolo successorio, da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda, nella conduzione dell’intera azienda agricola, ovvero subentrare entro 3 mesi dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione d’azienda.

Le agevolazioni prevedono la concessione di mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata minima di cinque anni e massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento delle spese ammissibili. Per le iniziative nel settore della produzione agricola primaria il mutuo agevolato può durare fino a 15 anni. I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, IVA esclusa.