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Reverse charge attenzione alle regole


Il reverse charge è un meccanismo in base al quale, in deroga alle regole ordinarie di applicazione dell’Iva, l’obbligo di assolvere l’imposta non è in capo al cedente o prestatore ma viene “ribaltato” in capo al cessionario o committente dell’operazione.

COME FUNZIONA

Il cedente emette pertanto fattura senza esposizione dell’Iva indicando la dicitura “inversione contabile” ed il cessionario integra detta fattura applicando l’imposta dovuta e provvede ad annotare la medesima sia sul registro delle fatture emesse che sul registro degli acquisti.
Le nuove disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2015 hanno esteso l’applicazione del reverse charge a nuove fattispecie che riguardano diversi settori economici, tra cui il settore energetico ed il settore edile. Per quanto riguarda quest’ultimo sono state fornite numerose interpretazioni da parte della dottrina ed emanate diverse circolari esplicative da parte dell’Amministrazione, in quanto non è agevole determinare quali operazioni rientrino nell’ambito di applicazione di tale meccanismo.

MANUTENZIONI IMPIANTI

In particolare in base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/2015, che ha individuato nei codici Ateco 2007 il criterio per determinare le prestazioni di “installazione di impianti relative ad edifici” per le quali l’Iva si applica con la modalità del reverse charge, è stato chiarito che anche le manutenzioni relative agli impianti elettrici e termici possono rientrare nell’ambito applicativo di tale disciplina.

COLLAUDI

Diverso è invece il discorso relativo alle prestazioni di collaudo, che sono in linea generale riconducibili al codice ATECO 71.20.10 (“collaudi e analisi tecniche di prodotti”) e, per tale motivo, escluse dall’ambito di applicazione del reverse charge, in quanto tale codice non è annoverato tra quelli identificati come rilevanti ai fini della disciplina in questione da parte dell’Agenzia.
Anche nella diversa ipotesi in cui il collaudo sia eseguito nell’ambito di un contratto che prevede anche la fornitura e l’installazione dell’impianto, la prestazione di collaudo resta esclusa dall’applicazione dell’inversione contabile in quanto la prestazione si configura come accessoria alla cessione dell’impianto, in quanto rappresenta un mezzo per fruirne nelle migliori condizioni.

NATURA ACCESSORIA

Da ciò si desume pertanto che se la prestazione di collaudo – e con essa le altre prestazioni collegate alla fornitura ed installazione di impianti – ha natura accessoria alla cessione del bene l’intera operazione ha natura di “cessione di beni” e non di “prestazione di servizi”. Un esempio è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 14/2015) con riferimento alle forniture di beni comprese di posa in opera, per le quali l’Agenzia ha affermato che la posa ha funzione meramente accessoria rispetto alla cessione del bene.
La natura accessoria delle prestazioni va valutata caso per caso, utilizzando alcuni criteri individuati dalla giurisprudenza e dalla prassi. In linea generale occorre esaminare il rapporto tra l’obbligazione di “dare” rispetto a quella di “fare”: se la cessione ha natura preponderante allora la prestazione assume natura accessoria alla cessione medesima; a conclusione opposta si deve giungere se il servizio reso prevale sul bene ceduto.
In presenza di in un unico contratto caratterizzato da una pluralità di prestazioni si deve invece procedere a scomporre le operazioni per le quali si applica l’Iva con il meccanismo del reverse charge da quelle per le quali si applica l’Iva secondo le regole ordinarie.

CRITERIO DELL’ACCESSORIETA’

La questione si può riassumere secondo alcune linee tracciate anche da Confindustria in una nota del 22.6.2015 dedicata al meccanismo dell’inversione contabile. In tale documento viene infatti posto in evidenza il criterio dell’accessorietà di una prestazione al fine di decidere in merito al suo assoggettamento o meno al meccanismo in commento.
Nel rispetto del principio di accessorietà della prestazione di cui all’art. 12 del Testo Unico dell’Iva (DPR 633/1972) Confindustria ricostruisce così il quadro delle diverse possibilità:
– qualora vengano rese operazioni che sarebbero soggette ad inversione contabile, ma che sono accessorie ad altre che non sono soggette a reverse charge, tale regime non si applica ad alcuna delle predette operazioni;
– qualora vengano rese operazioni che non sarebbero soggette a reverse charge, ma che sono accessorie a operazioni soggette, il regime si applica a tutte le predette operazioni;
– qualora vengano rese più operazioni che, individualmente considerate, hanno una propria autonomia nel rapporto contrattuale, ogni singola operazione soggiace al regime proprio.

Alberto Tealdi
a.tealdi@studiocugnasco.it

(Fonte: L’Imprenditore agricolo)