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Responsabilità solidale cosa c’è da sapere


Gli imprenditori agricoli, siano essi costituiti sotto forma di ditta individuale, società semplice, società di persone o società di capitali, devono anche loro adempiere e prestare attenzione a quanto previsto dalla norma introdotta dal DL 83/2012 in materia di responsabilità solidale per il versamento dell’Iva e delle ritenute Irpef che scaturiscono da contratti di appalto e di subappalto. INTERESSA TUTTI. Inizialmente era stato sostenuto da più parti che tale disciplina riguardava solamente il settore edile, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2/E/2013 del 1° marzo ha invece ritenuto che la norma è applicabile a tutti i settori produttivi quindi settore agricolo compreso. Ma di che cosa si tratta e soprattutto in quali casi l’imprenditore agricolo stipula contratti di appalto?
Andiamo con ordine. La norma prevede che qualora un soggetto appaltatore concede in subappalto un’opera od un servizio deve accertarsi, prima di pagare il subappaltatore per il lavoro prestato, che questi abbia correttamente adempiuto agli obblighi fiscali scaduti a quella data, vale a dire che abbia versato l’Iva sulle fatture relative alle prestazioni effettuate e che abbia versato le ritenute Irpef relative allo stipendio degli eventuali dipendenti di cui si è avvalso. Se in violazione alla norma l’appaltatore paga il subappaltatore senza accertarsi che i versamenti fiscali siano avvenuti è solidalmente responsabile con il subappaltatore per il loro versamento, questo comporta che se il subappaltatore non versa l’Iva o non versa le ritenute Irpef l’appaltatore sarà chiamato a versarle, per conto del subappaltatore, nel limite del valore della prestazione effettuata dal subappaltatore stesso.
Analogamente il committente che stipula un contratto di appalto con un’impresa, prima di pagare, deve anch’egli accertarsi di quanto sopra sia con riferimento alla ditta alla quale ha commissionato i lavori sia con riferimento ai subappaltatori di cui l’impresa si è eventualmente avvalsa altrimenti, sempre qualora il soggetto appaltatore (o l’eventuale subappaltatore) non abbia versato quanto dovuto, scatta la sanzione amministrativa in capo al committente da un minimo di Euro 5.000,00 ad un massimo di Euro 200.000,00.
CONTO TERZISTI E APPALTI AGRICOLI. Nel mondo agricolo spesso ci si può trovare nella casistica in cui l’imprenditore agricolo è committente di un appalto, ad esempio: quando commissiona i lavori agricoli ad un conto terzista di una certa dimensione ed organizzazione di mezzi e personale; quando conclude un contratto per la costruzione di un fabbricato strumentale; quando conclude un contratto per l’installazione di un impianto di fotovoltaico o di biogas o per un qualsiasi altro importante impianto aziendale, ecc… quindi non si tratta di casistiche isolate ma di eventualità piuttosto comuni, anche perché il contratto di appalto non è un contratto che ha l’obbligo della forma scritta e pertanto può capitare di commissionare un lavoro senza avere la consapevolezza che, di fatto, si è nell’ambito del contratto di appalto. L’imprenditore per poter accertare la regolarità dei versamenti deve farsi rilasciare dall’appaltatore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (simile a quelle che è riportata a fianco) nella quale viene dichiarato che quanto dovuto all’erario è stato regolarmente versato o le valide motivazioni per cui non è ancora stato versato (per esempio perchè non sono ancora scaduti i termini per il versamento, la fattura è soggetta all’Iva per cassa, ecc….). L’imprenditore agricolo è autorizzato a non effettuare il pagamento fintanto che non è in possesso di tale autocertificazione. Ottenuta l’autocertificazione è liberato da ogni responsabilità evitando così il rischio di sanzioni o di versamenti in solido.
CHI NE E’ ESCLUSO. La circolare di cui sopra ha espressamente escluso dalla normativa, tra gli altri, i contratti di prestazione d’opera, i contratti di fornitura di beni e le prestazioni rese nell’ambito consortile (consorzi o cooperative). Quindi qualora la prestazione di servizi o l’esecuzione dell’opera ricada nel contratto d’opera, che si differenzia da quello di appalto in quanto le prestazioni sono effettuate da professionisti o da piccoli imprenditori, non è necessario ottenere l’autocertificazione. Si tratta ad esempio delle prestazioni del veterinario, del nutrizionista, dell’impresa edile familiare o della ditta contoterzista anch’essa a gestione prevalentemente familiare, ecc… Infine è opportuno ricordare che la responsabilità vale solo per i versamenti scaduti al momento del pagamento, se quindi l’appaltatore emette fattura ed il committente la paga contestualmente, ovviamente ai fini Iva non è ancora scaduto alcun termine per il versamento quindi il committente non avrà alcuna responsabilità e se vorrà potrà omettere di chiedere l’autocertificazione, se però sono stati impiegati dipendenti risulta più complicato verificare i termini di scadenza del versamento delle ritenute quindi è consigliabile richiederla.
Alberto Tealdi
a.tealdi@studiocugnasco.it

(Fonte: L’imprenditore agricolo)