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Reflui da allevamento regole e divieti in Piemonte


Il Decreto Ministeriale inerente alla disciplina dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento prevede che, nell’ambito dell’applicazione dei Programmi d’Azione Regionali relativi alla Direttiva Nitrati, siano individuati per le zone vulnerabili all’interno della finestra temporale “1° novembre – fine febbraio” dei periodi minimi di divieto allo spandimento invernale di tutti i fertilizzanti azotati, sia di origine zootecnica (effluenti di allevamento e loro assimilati) che non zootecnica (fertilizzanti organici, di sintesi o fanghi di depurazione).
Anche la Regione Piemonte ha approvato il Calendario dei divieti.
Le più importanti novità sono le seguenti:
– per quanto concerne il letame con contenuto di sostanza secca pari o maggiore al 20% e assenza di percolati, distribuito sui prati permanenti o avvicendati, il periodo vietato è tra il 15 dicembre e il 15 gennaio (la durata del divieto scende dunque da 90 a 30 giorni);
– per quanto riguarda l’ammendante compostato con tenore di azoto totale inferiore al 2,5% sul secco, di cui non oltre il 15% come azoto ammoniacale, il periodo vietato è tra il 15 dicembre e il 15 gennaio (anche in questo caso la durata scende da 90 a 30 giorni);
– il periodo di applicazione del divieto per quanto riguarda le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65% avverrà dal 1° novembre al 28 febbraio.
ARTICOLO 25: MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE ARGONOMICA
1. L’applicazione al terreno degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente regolamento, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietata nella stagione autunno-invernale, ed in particolare nei seguenti periodi minimi:
a) 90 giorni (a partire dal 15 novembre) per i concimi azotati e gli ammendanti organici, per i letami
e i materiali ad essi assimilati, fatti salvi:
1) il letame con contenuto di sostanza secca pari o superiore al 20 per cento ed assenza di percolati, utilizzato sui prati permanenti o avvicendati, per cui il divieto si applica nel periodo15 dicembre-15 gennaio;
2) l’ammendante compostato con tenore di azoto totale inferiore al 2,5 per cento sul secco, di cui non oltre il 15 per cento come azoto ammoniacale, per cui il divieto si applica nel periodo 15 dicembre-15 gennaio;
3) le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, per cui il divieto si applica dal 1° novembre alla fine di febbraio;
b) 120 giorni (a partire dal 1° novembre) per i liquami, i materiali ad essi assimilati e per le acque reflue, fatto salvo il liquame distribuito su terreni dotati di copertura vegetale (prati, pascoli, cereali vernini, erbai autunno-invernali, colture arboree inerbite, cover-crops) oppure su terreni con residui colturali ed in preparazione di una semina primaverile anticipata, per il quale il divieto si applica nel
periodo 15 novembre -15 febbraio.
2. Su richiesta motivata e provvedendo ad informarne il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, la Giunta regionale può disporre la temporanea sospensione dei periodi di divieto di cui al comma 1 in caso di particolari situazioni climatiche, con l’esclusione del periodo 1° novembre – 31 gennaio nel caso dello spandimento dei liquami e dei materiali ad essi assimilati.
2 bis. Su richiesta motivata e provvedendo ad informarne il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, la Giunta regionale può disporre una diversa decorrenza dei periodi di cui al comma 1 lettera b) in caso di particolari situazioni climatiche, con l’esclusione del periodo 1° dicembre – 31 gennaio