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Quando si scioglie la società semplice, l’assegnazione ai soci dei beni immobili non è soggetta a imposizione fiscale


In caso di scioglimento di società semplice con assegnazione ai soci di beni immobili acquistati o costruiti da più di cinque anni, non vi è alcuna imposizione fiscale, dal punto di vista delle imposte dirette, in capo alla società e di conseguenza – in virtù del principio di tassazione per trasparenza che caratterizza le società di persone – neanche in capo ai soci.

È quanto si evince dal parere fornito recentemente dalla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate del Piemonte.

REDDITI DI PARTECIPAZIONE

L’Agenzia a suo tempo, con la circolare n. 6/E del 2006, aveva già chiarito che “i redditi di partecipazione non costituiscono una autonoma categoria reddituale, ma assumono la natura della categoria reddituale dalla quale traggono origine”.

Muovendo da tale considerazione la Direzione regionale ha quindi evidenziato che la società semplice, non potendo svolgere – per sua natura – alcuna attività di tipo commerciale, non potrà mai produrre redditi d’impresa, che invece vengono prodotti dalle altre società di persone (SnC ed Sas).

NESSUNA PLUSVALENZA

In considerazione di quanto sopra, non risulta applicabile la tassazione prevista dall’art. 47 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) in materia di redditi di impresa, poiché non si verifica il presupposto impositivo per poter qualificare l’operazione in commento come produttiva di plusvalenze patrimoniali di cui all’art. 86 del TUIR. Di conseguenza gli eventuali immobili assegnati ai soci a seguito di scioglimento – sempre se trascorso il periodo di “monitoraggio” di cinque anni – non configurano alcuna plusvalenza tassabile.

TRASLAZIONI VANTAGGIOSE

Tale conclusione rappresenta un orientamento decisamente interessante per i contribuenti, poiché consente di traslare la titolarità di alcuni beni dalla società ai soci senza alcuna conseguenza di tipo fiscale, rendendo tale operazione – spesso necessaria in alcune dinamiche societarie e familiari – semplice e conveniente dal punto di vista dell’imposizione diretta.

 

Marianna Cugnasco

mar.cugnasco@studiocugnasco.it

(da: L’Imprenditore Agricolo)