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Quando in cascina arriva la Guardia di Finanza, consigli utili sulla tenuta della contabilità ordinaria


I versamenti ed i prelevamenti rilevati nel corso delle indagini finanziarie sui conti correnti del contribuente sottoposto a controllo si presumono ricavi non dichiarati, a meno che il contribuente stesso non dimostri di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile in sede di dichiarazione dei redditi o che siano fiscalmente irrilevanti.

MOVIMENTAZIONI BANCARIE

Dalla presunzione di cui sopra non è esonerato nemmeno l’imprenditore agricolo. Si ricorda che le indagini finanziarie possono consistere nell’accesso da parte dei soggetti verificatori (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza), alle informazioni sulle movimentazioni bancarie, sull’apertura e chiusura di rapporti bancari, sull’accesso alle cassette di sicurezza, ecc., comunicate per legge dagli intermediari finanziari. L’indagine bancaria, che deve essere debitamente autorizzata a livello di direzione regionale, può anche comportare la richiesta di specifiche informazioni agli intermediari finanziari che hanno intrattenuto rapporti con il contribuente, soprattutto in presenza di determinate casistiche che possano ragionevolmente fare supporre un’evasione fiscale.

REDDITO AGRARIO

La movimentazione di importi esigui, non significativi e riconducibili alla sfera personale del contribuente, tendenzialmente non vengono convertiti, in sede di accertamento, in ricavi. Per tornare al caso dell’imprenditore agricolo il fatto che normalmente i suoi ricavi ricadano nella determinazione del reddito agrario dell’attività agricola ex art. 32 del Tuir, e che quindi non rilevino analiticamente alla determinazione del reddito, non lo mettono assolutamente al riparo da presunzioni di reddito non dichiarato se non in grado di dimostrare come tali movimenti siano esclusivamente relativi all’attività agricola esercitata quali incassi e pagamenti di fatture, pagamenti di canoni, ecc.

ESEMPIO PRATICO

Se facciamo ad esempio il caso di un imprenditore agricolo che svolge l’attività agricola principale di allevamento ed anche l’attività agricola connessa di agriturismo, vediamo subito come tale contribuente dichiari normalmente per l’attività principale un reddito catastale indipendentemente dai ricavi conseguiti ed un reddito forfettario, determinato sul 25% dei ricavi, derivanti dall’attività agrituristica. Nel caso di indagine finanziaria (che è bene precisare ancora una volta, nessuna norma la esclude per l’imprenditore agricolo) e di movimentazioni non oggettivamente riconducibili all’attività agricola principale e non dimostrate in sede di difesa, se queste vengono presunte quali ricavi non dichiarati dell’attività agrituristica (anche solo in parte) comportano una maggiore base imponibile fiscale ed una maggiore Iva non assolta (in questo caso anche sull’attività principale).

ATTENZIONE ALLA CONTABILITA’

L’esempio citato è un caso ancora banale, perché se l’indagine finanziaria scaturisse da indagini relative ad altre situazioni che esulano dall’attività agricola o che non si riferiscono alla cessione di prodotti agricoli o alla prestazione di servizi in ambito agricolo l’impatto potrebbe essere ancora più devastante.

Tutto questo porta ad una considerazione di fondo che è data dal fatto che nelle aziende agricole di una certa dimensione e struttura, che hanno fatto della multifunzionalità il loro business (vale a dire che trasformano i loro prodotti, commercializzano, hanno l’agriturismo, ecc.) sia da prendere in seria considerazione la tenuta della contabilità ordinaria, unico strumento davvero utile per una adeguata e convincente difesa in caso di accertamento sulla base delle indagini bancarie.

 

Alberto Tealdi

a.tealdi@studiocugnasco.it

 

(Fonte: L’Imprenditore agricolo)