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Quando conviene cambiare regime Iva


Come ogni fine anno per le aziende agricole è tempo di valutazioni e soprattutto è tempo di pianificazione fiscale futura. Una delle possibilità a livello fiscale, che con l’inizio dell’anno nuovo è opportuno valutare, è quella del cambiamento del regime ai fini Iva.

REGIME STANDARD

Per il mondo dell’agricoltura il regime che il legislatore ha previsto come “standard” è quello di cui all’art. 34 del Dpr 633/72 vale a dire il regime speciale che prevede i versamento dell’imposta sulla base delle percentuali di compensazioni dei prodotti ceduti. In assenza di specifiche opzioni questo è il regime che di base, per Legge, devono adottare i produttori agricoli che cedono i prodotti agricoli ed ittici individuati nella Tabella A, parte prima, allegata al Dpr 633/72.
In sintesi questo regime non consente la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto pagata per l’acquisto di beni, materie o prestazioni di servizi e prevede il versamento dell’imposta incassata sulle vendite in maniera forfettizzata sulla base delle predette percentuali di compensazione.

COMPORTAMENTO CONCLUDENTE

Sempre il medesimo articolo 34, al comma 11, consente però al produttore di optare per la determinazione dell’imposta nelle modalità ordinarie, vale a dire liquidando l’imposta quale differenza tra l’Iva a debito derivante dalle vendite e l’Iva a credito che emerge dagli acquisti. Tale passaggio si attua con il cosiddetto comportamento concludente, vale a dire che a partire dal nuovo periodo d’imposta l’agricoltore determina e liquida l’Iva nelle modalità ordinarie. Solamente successivamente, in sede di dichiarazione Iva per l’anno in questione verrà spuntata l’apposita casella per comunicare tale variazione di regime. Allo stesso modo è possibile variare il proprio status al contrario, vale a dire passare dal regime ordinario a quello di speciale.

NORME IVA

In questi passaggi è bene però prestare attenzione a quanto prevedono le norme sull’Iva ed in particolare quelle relative alla rettifica della detrazione. Questo significa che, nel passaggio da regime speciale a regime ordinario si genererà un credito Iva e viceversa ci sarà un debito nel passaggio da ordinario a speciale. Queste situazioni si creano con riferimento ai beni o servizi non ancora utilizzati o non ancora ceduti, sui frutti pendenti o con riferimento ad una quota su base quinquennale per i beni mobili strumentali o decennale per i fabbricati.

CONVENIENZA

In sostanza con questo meccanismo si vuole fare si che nel passaggio da regime speciale ad ordinario si possa recuperare l’Iva su costi relativi a cessioni che poi comporteranno il versamento dell’Iva e viceversa evitare il recupero dell’Iva relativa a beni o servizi che saranno ceduti in regime di compensazione, in modo da evitare situazioni di vantaggio o di svantaggio fiscale nel passaggio tra regimi e in modo tale che la scelta tra regime speciale e regime ordinario sia esclusivamente una scelta di convenienza sulla base dell’attività agricola svolta.

Alberto Tealdi
a.tealdi@studiocugnasco.it

(Fonte: L’Imprenditore Agricolo)