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Piccole proprietà e società tornano le agevolazioni


Con l’approvazione definitiva della Legge di Stabilità per il 2014 sono state nuovamente introdotte, in quanto oggetto di abrogazione da parte di precedenti disposizioni normative, due importanti agevolazioni fiscali che riguardano il mondo agricolo.

TASSAZIONE CATASTALE
La prima, prevista dall’art. 1, comma 36, è il ripristino a partire dal periodo di imposta 2014 della facoltà di adottare la tassazione su base catastale per le società agricole costituite sotto forma di società a responsabilità limitata, società in nome collettivo e/o in accommandita semplice, oltre alle cooperative, che hanno quale oggetto esclusivo l’esercizio di attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile. Tale facoltà, già prevista fino al periodo di imposta 2012, era stata abrogata consentendo solamente un proroga alle società costituite entro il 31 dicembre 2012 alle quali era stato consentito di adottare tale favorevole tassazione fino al 31 dicembre 2014. La nuova disposizione normativa prevede che a partire dal 1 gennaio 2014 è nuovamente possibile optare per la tassazione catastale. Questo significa che non possono usufruire del regime catastale per il periodo di imposta 2013 e quindi determineranno il reddito sulla base delle risultanze di bilancio, solo le società agricole costituite appunto nel corso del 2013, ma potranno a loro volta adottarlo a partire dal periodo di imposta 2014. Tale auspicata disposizione fa venire la valutazione in merito alla trasformazione delle società agricole in società semplici e ripristina una agevolazione che era stata alla base di importanti investimenti, soprattutto nelle agroenergie, che in molti casi sarebbero stati a rischio dal punto di vista finanziario poichè basati su “business plan” che tenevano conto di una tassazione ben diversa da quelle che emergerebbe dalla determinazione sulla base delle risultanze di bilancio. A questo punto visto che la facoltà della tassazione su base catastale è tornata a regime e visto che alcune società agricole costituite sotto forma di società a responsabilità limitata potrebbero generare utili, torna di attualità la possibilità di valutare, qualora vi siano le condizioni, l’opportunità di optare per la trasparenza fiscale che indubbiamente comporterebbe un ulteriore risparmio di imposta, in questo caso in capo ai soci, qualora vengano loro distribuiti dei dividendi.

ACQUISTO TERRENI AGRICOLI
L’altra importante agevolazione riguarda l’acquisto di terreni agricoli da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (Iap). Se non fossero stati previsti i commi 608 e 609 all’articolo 1 della Legge di Stabilità, a partire dal 1° gennaio 2014 tali soggetti vedevano svanita la possibilità di usufruire della piccola proprietà contadina (ppc) che permetteva loro di acquistare i citati terrreni scontando imposta di registro ed ipotecaria fissa e catastale nella misura dell’1 per cento. Gli acquisti di terreni agricoli effettuati da chiunque avrebbero scontato infatti l’imposta di registro proporzionale del 9 per cento (con un minimo di euro 1.000,00) e le ipocatastali fisse ad euro 50,00 con un sostanziale aggravio per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. L’agevolazione è invece stata nuovamente introdotta e quindi i citati soggetti potranno continuare a beneficiarne, con la sola differenza che l’imposta di registro e l’ipotecaria saranno pari ad euro 200,00 cadauna in luogo di euro 168,00. Se l’acquisto è invece effettuato da un soggetto non coltivatore diretto e non Iap sarà dovuta l’imposta di registro proporzionale pari al 12 per cento (con un minimo di euro 1.000,00) ed imposta ipotecaria e catastale in misura fissa pari ad euro 50,00 cadauna. Con la normativa vigente fino al 31 dicembre 2013 tale acquisto scontava l’imposta di registro pari al 15% e l’ipocatastale, sempre proporzionale, del 3 per cento.

Alberto Tealdi
a.tealdi@studiocugnasco.it