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Piano assicurativo agricolo cosa cambia nel 2016


La nota del Ministero delle Politiche agricole del 23 dicembre 2015 riporta interessanti notizie in merito al piano assicurativo agricolo 2016.
Innanzitutto, viene precisato che si considerano assicurabili le produzioni vegetali, le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici e determinati rischi e garanzie.
Per quanto riguarda le coperture assicurative volte a coprire la mancata resa delle produzioni vegetali, le polizze possono essere volte alla tutela delle seguenti avversità: catastrofali (alluvione, siccità, gelo e brina), di frequenza (eccesso di neve, eccesso di pioggia, grandine, venti forti) ed accessorie (colpo di sole e vento, sbalzi termici). Inoltre, sono assicurabili i raccolti anche contro danni da fitopatie o infestazioni parassitarie indicate nella Nota (ad esempio, flavescenza dorata, cinipide del castagno, diabrotica, eccetera).
Con riferimento alle strutture aziendali, esse possono essere assicurate contro grandine, tromba d’aria, eccesso di neve, vento forte, uragano, fulmine, eccesso di pioggia, gelo (quest’ultimo solo in determinati casi). Le strutture assicurabili sono impianti di produzione arboree e arbustive, reti antigrandine, serre e tunnel fissi rivestimento in film plastico, serre fisse rivestimento in vetro non temperato o plastica, serre fisse rivestite in vetro, serre per fungicoltura, ombrai, impianti antibrina.
Gli allevamenti zootecnici assicurabili sono quelli bovini, bufalini, suini, ovicaprini, avicoli, api, equini e cunicoli. La Nota riporta le epizoozie assicurabili per ciascuna tipologie di essi. Le garanzie assicurabili per le produzioni zootecniche sono mancato reddito, mancata produzione di latte bovino, mancata produzione di miele, abbattimento forzoso, costo di smaltimento.
I contributi sui premi assicurativi potranno arrivare fino ad un massimo del 50% o del 65% della spesa ammessa, a seconda della tipologia di polizza.
Le scadenze entro le quali devono essere sottoscritte le polizze assicurative ai fini dell’ammissibilità al contributo sono:
– Colture a ciclo autunno primaverile: 30 aprile 2016
– Colture permanenti: 30 aprile 2016
– Colture a ciclo primaverile: 31 maggio 2016
– Colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate: 15 luglio 2016
– Colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche: 31 ottobre 2016
Ulteriori aspetti di dettaglio sono illustrati nella Nota richiamata.
La grossa novità, introdotta nell’ambito del più grande disegno di riforma della PAC, è quella del PAI – Piano Assicurativo Individuale, una pratica nuova, che deve essere redatta entro la data di sottoscrizione della polizza e che è obbligatoria per gli agricoltori che desiderino stipulare polizze contro avversità del settore vegetale o zootecnico.

Angelo Pasero, Agrieuro (Savigliano)