Pensioni, cosa cambia per le ricongiunzioni
La ricongiunzione è la possibilità, alternativa alla totalizzazione, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione previdenziale, allo scopo di ottenere una sola pensione. Di recente la Legge di stabilità ha reso nuovamente gratuita la ricongiunzione per gli ex-dipendenti pubblici che hanno versato per diversi anni i contributi all’Inpdap ed hanno anche contributi all’Inps.
In particolare, tutti i lavoratori per i quali il rapporto di lavoro pubblico si è concluso entro il 30 luglio 2010 senza il diritto alla pensione, possono richiedere il trasferimento gratuito dei propri contributi versati all’ex Inpdap nell’AGO, attraverso la costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa Inps. Negli altri casi, è stata introdotta dalla Legge una nuova forma di cumulo dei contributi alternativa alla ricongiunzione e alla totalizzazione.
In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2013, possono richiedere di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei: lavoratori dipendenti (Ago); gestioni speciali autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani e commercianti); gestione separata; forme sostitutive (telefonici, Enel, Fondo Clero, ex-Inpdai, Dazieri, servizi pubblici di trasporto, fondo Volo, ecc) ed esclusive (ex-Inpdap) dell’Ago.
Non sono cumulabili con tale modalità i contributi presenti nelle Casse professionali. Le condizioni richieste per effettuare il cumulo sono le seguenti: non essere già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni; non essere in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico.
Al ricorrere di tali condizioni è possibile cumulare i periodi non coincidenti per conseguire il diritto sia alla pensione di vecchiaia secondo i requisiti vigenti a seguito della riforma Monti, sia alla pensione di inabilità. Potranno, infine, richiedere il cumulo dei periodi assicurativi anche i familiari superstiti, nel caso in cui l’assicurato sia deceduto prima di aver acquisito il diritto alla pensione.
Gli interessati potranno rivolgersi al Patronato Epaca per avere gratuitamente tutta la consulenza necessaria per consentire di valutare la scelta più conveniente, predisponendo se del caso la domanda e tutta la documentazione necessaria. Inoltre coloro i quali si trovino nelle condizioni di richiedere la ricongiunzione gratuita oppure l’applicazione del nuovo regime di cumulo e in passato hanno presentato domanda di ricongiunzione onerosa possono rivolgersi agli uffici Epaca per verificare se sussistono i presupposti di Legge per ottenere la restituzione di quanto già versato. Per avere maggiori informazioni o per conoscere l’ufficio Epaca più vicino si può telefonare al numero verde 800.667711 oppure visitare il sito Internet http://www.epaca.it/.