Patentino agricolo c’è tempo, si vedrà
all’uso delle attrezzature professionali, ci saranno diversi mesi di tempo per dotarsi
del documento di abilitazione. Nel frattempo, anche Confagricoltura annuncia
che si impegnerà affinchè l’intera normativa venga rivista limitandola a casi specifici
“C’è tempo fino al 12 marzo 2015 per il conseguimento dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole; raccomandiamo dunque a tutti gli agricoltori interessati di attivarsi per tempo, ma di considerare che hanno a disposizione ancora oltre due anni per mettersi in regola. Siamo inoltre fortemente impegnati affinchè l’intera normativa venga rivista e il cosiddetto ‘patentino’ sia previsto solo in casi limitati: ad esempio per chi intraprende l’attività agricola”. Confagricoltura Cuneo interviene in merito a quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni che recepisce la direttiva comunitaria 59/2003 sull’abilitazione all’uso delle attrezzature professionali, per precisare anzitutto che, nonostante a febbraio 2013 entreranno in vigore le nuove disposizioni, ci saranno diversi mesi di tempo per dotarsi del documento.
Le macchine interessate sono le trattrici agricole e forestali, le piattaforme mobili di lavoro elevabili (es. carri raccoglifrutta), i carrelli elevatori (muletti ecc.). L’abilitazione è necessaria per tutti i lavoratori che impiegheranno questi mezzi, siano essi coltivatori diretti del fondo, soci di società semplice agricola, componenti dell’impresa familiare coltivatrice. Gli obblighi formativi per poter acquisire l’abilitazione varieranno in funzione della tipologia di attrezzatura per cui se ne fa richiesta, ed in base all’eventuale esperienza acquisita precedentemente dall’operatore. Nel caso di esperienza acquisita e documentabile pari ad almeno due anni (sarà il Ministero del Lavoro a indicare la procedura da svolgere), l’operatore ha il solo obbligo di seguire un corso di aggiornamento entro il 12 marzo 2017. Se, invece, l’operatore non può essere classificato come esperto, occorre verificare se ha già frequentato corsi specifici. In caso affermativo, e se la durata complessiva dei corsi non è inferiore a quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni n. 53 dei 22 febbraio 2012, l’operatore ha l’obbligo di frequentare il solo corso di aggiornamento entro 5 anni dalla verifica; in caso contrario, dovrà frequentare il corso di aggiornamento entro il 12 marzo 2015. Qualora, invece, l’operatore non abbia acquisito esperienza documentabile e non abbia frequentato corsi di aggiornamento, sarà tenuto a frequentare i corsi base per il rilascio dell’abilitazione.