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Operativo il decreto sul greening, novità per colture azotofissatrici e canapa


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre è stato pubblicato il Decreto 2 ottobre 2017 che recepisce le modifiche al greening introdotte dal regolamento di Regolamento delegato UE del 15 febbraio 2017 che scatteranno dal 2018. Se il divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari per le EFA (Aree di Interesse Ecologico) è già direttamente applicabile senza necessità di essere recepito da un provvedimento nazionale del Ministero, le altre disposizioni comunitarie sono state introdotte proprio con questo decreto, di cui evidenziamo in particolare:

  1. la possibilità che le miscele di colture azotofissatrici e altre piante siano qualificate come EFA, a condizione che sia assicurata la predominanza delle colture azotofissatrici nei miscugli;
  2.  per i terreni a riposo, la riduzione  da 8 a 6 mesi del periodo di ritiro dalla produzione. Tale periodo è fissato dal primo gennaio al 30 giugno dell’anno di domanda. Se utilizzati ai fini EFA, il divieto di sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo sono fissati dal 1° marzo al 30 giugno (anziché 31 luglio).

Il decreto inoltre elimina i limiti di coltivazione delle azotofissatrici dai corsi d’acqua; gli agricoltori dovranno rispettare i limiti definiti dalla Regione in base alla tipizzazione effettuata dall’autorità di bacino, nel rispetto della direttiva acque e nitrati. Il decreto fornisce precisazioni anche per la coltivazione della canapa. Per beneficiare dei pagamenti diretti, l’agricoltore che coltiva canapa è tenuto a consegnare le etichette della semente certificata all’organismo pagatore competente entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della domanda. Nel caso in cui venga seminata dopo il 30 giugno, la consegna delle etichette può avvenire entro il 1° settembre dell’anno di presentazione della domanda.

(Fonte: Coldiretti Cuneo)