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Obblighi ed esoneri della comunicazione Iva


Il decreto “semplificazioni tributarie” ha stabilito l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate tutte le operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2012 tra operatori economici e non più solo quelle di importo pari o superiore a 3.000 euro, mentre il limite per le comunicazioni riguardanti le operazioni per le quali non è previsto obbligo di fatturazione resta fissato in 3.600 euro.
Questa novità ha comportato che la trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva (“spesometro”) relative al 2012, prevista originariamente al 30 aprile 2013 sia stata prorogata al 12 novembre 2013 per i contribuenti mensili e al 21 novembre 2013 per i contribuenti trimestrali.
In data 10.10.2013, sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il nuovo modello di comunicazione polivalente, con le relative istruzioni, che ha sostituito il modello precedentemente approvato nel 2010.

ADEMPIMENTI
SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESONERATI
Sono obbligati alla comunicazione (clienti e fornitori) in esame tutti i soggetti titolari di partita IVA; sono, invece, esonerati dall’obbligo i contribuenti minimi nonché gli Enti pubblici in relazione alle operazioni effettuate/ricevute nell’ambito dell’attività istituzionale. Si evidenzia che, anche se non previsto espressamente dal Provvedimento di istituzione dello “spesometro”, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E del 15 febbraio 2013 ha chiarito che gli agricoltori esonerati dalla tenuta della contabilità (volume di affari inferiore a 7.000 euro) sono esclusi dalla presentazione dello spesometro, per l’anno 2012 ma non per il 2013. Quindi costoro sono esonerati per l’anno 2012 mentre, salvo modifiche normative, dovranno provvedervi per il 2013 entro il prossimo aprile 2014.

Oggetto della comunicazione
Sono oggetto della comunicazione i corrispettivi relativi alle:
• cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dall’importo unitario dell’operazione;
• cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell’IVA.

Operazioni escluse dallo “spesometro”
Oltre alle operazioni irrilevanti ai fini IVA perché carenti di uno o più presupposti impositivi, sono escluse dall’obbligo di comunicazione ai fini dello “spesometro”:
• le importazioni;
• le esportazioni “dirette” di cui all’art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72;
• le operazioni intracomunitarie, in quanto oggetto di dichiarazione ai fini INTRASTAT;
• le operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del DPR 605/73 o di altre disposizioni (es. contratti di assicurazione, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas, contratti di mutuo, atti di compravendita di immobili);
• i passaggi interni di beni tra attività separate ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72.

Modalità di predisposizione della comunicazione
La comunicazione può essere effettuata, tramite opzione, inviando i dati:
• in forma analitica;
• ovvero, in forma aggregata.
La comunicazione con modalità analitica presuppone l’invio delle informazioni per ciascun cliente e fornitore e per ciascuna operazione attiva e passiva, distintamente per singoli documenti (generalmente fattura o altri documenti di certificazione dei corrispettivi).
La comunicazione con modalità aggregata presuppone l’invio dei dati complessivi per ciascuna controparte, distintamente per le operazioni attive e per le operazioni passive.
La modalità di invio per dati aggregati, non è consentita per le comunicazioni relative a:
• acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli (esonerati dagli adempimenti) di cui all’articolo 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972 secondo quanto stabilito dall’art. 36 del D.L. n. 179/2012.

Modalità di presentazione delle comunicazioni
Le comunicazioni in esame devono essere effettuate per via telematica:
• direttamente, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;
• oppure tramite gli intermediari abilitati.

TERMINI DI INVIO
Sono stati previsti diversi termini di trasmissione delle comunicazioni, distinguendo le scadenze tra i soggetti che effettuano le liquidazioni dell’imposta sul valore aggiunto mensilmente dai soggetti che le effettuano trimestralmente. Per le comunicazioni relative al 2012, come già evidenziato, il termine è fissato al:
– 12 novembre 2013 per i contribuenti mensili;
– 21 novembre 2013 per i contribuenti trimestrali.
Per quanto riguarda invece le comunicazioni relative alle operazioni 2013, i contribuenti mensili invieranno la comunicazione entro il 10 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, mentre i contribuenti trimestrali dovranno rispettare il termine del 20 aprile dell’anno successivo.

PROROGA AL 31 GENNAIO 2014
In considerazione delle difficoltà rappresentate dagli operatori nell’effettuare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative all’anno 2012, l’Agenzia delle Entrate ha aperto una finestra temporale che consentirà di inviare i dati attraverso il canale comunicativo Entratel fino al 31 gennaio 2014.
Pertanto gli invii effettuati oltre le suddette scadenze ma entro il 31 gennaio 2014 non comporteranno l’applicazione di sanzioni.
L’agenzia specifica che entro lo stesso termine si potranno inviare gli eventuali files che annullano o sostituiscono i precedenti invii
Sanzioni: Per l’omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione ricompresa tra 258 euro e 2.065 euro.
Ravvedimento operoso: è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97.