Nuova indennità di disoccupazione
Il Governo ha recentemente emesso un decreto, ancora in fase di approvazione definitiva, attuativo dell’articolo 1 comma II Legge 183/2014, per la gestione delle indennità di disoccupazione.
Secondo quanto previsto dal documento in questione, dal 1 maggio 2015 le indennità di disoccupazione conosciute come ASpI e Mini ASpI verranno sostituite dalla nuova NASpI (che sta per Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego).
Di conseguenza, se il decreto attuativo verrà confermato, cambieranno molte cose per chi vorrà percepire l’indennità di disoccupazione.
DESTINATARI DELLA NASPI
Innanzitutto, il decreto attuativo del Governo chiarisce che i destinatari della NASpI saranno i lavoratori dipendenti, esclusi:
– i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni indicati all’Art. 1 comma II del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni;
– gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato, per i quali continueranno ad applicarsi le vecchie regole.
REQUISITI PER L’ACCESSO
I requisiti, da possedere congiuntamente, per poter accedere alla NASpI sono i seguenti:
– essere un lavoratore di quelli poc’anzi indicati che abbia perduto involontariamente la propria occupazione;
– essere in stato di disoccupazione (ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni);
– poter far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
– poter far valere diciotto giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
La NASpI è riconosciuta, altresì, ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell’articolo 1 della legge n. 92 del 2012.
DURATA
Per quanto concerne la durata, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Questo fino al 2016. Ne consegue che la durata massima della NASpI sarà di due anni.
Dal 2017, invece, la durata massima della NASpI verrà, in ogni caso, limitata a 78 settimane.
IMPORTO
Quanto all’importo della NASpI, essa sarà commisurata, secondo un opportuno calcolo, alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive.
Il tetto massimo della NASpI sarà di 1.300 euro al mese.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DECORRENZA
La domanda NASpI deve essere presentata all’INPS in via telematica entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La NASpI spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. In ogni caso, la NASpI spetta non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
CONDIZIONI
Per ricevere la NASpI occorre rispettare le seguenti condizioni:
– permanenza dello stato di disoccupazione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
– regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti (Centri per l’Impiego) ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. g) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n.181 e successive modificazioni.
Il decreto attuativo, inoltre, richiama l’introduzione di ulteriori misure per condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un’occupazione da parte del lavoratore ed al suo reinserimento nel tessuto produttivo.
NASPI ANTICIPATA
Il lavoratore avente diritto alla NASpI ha la possibilità di richiedere la liquidazione anticipata , in unica soluzione, dell’importo complessivo che gli spetta e che non ha ancora percepito, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività di lavoro autonomo o di un’attività in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa.
Per fruire della liquidazione anticipata in unica soluzione della NASpI, occorre presentare all’INPS opportuna domanda telematica entro il termine di 30 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o dell’associazione in cooperativa.
Attenzione, però, che se il lavoratore, aderendo a una cooperativa, instaura un rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, l’importo della prestazione anticipata compete alla cooperativa.
Inoltre, il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASpI è tenuto a restituirne per intero l’anticipazione ottenuta.
ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE
Il decreto attuativo, poi, introduce l’ASDI (Assegno di Disoccupazione), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano esaurito la NASpI e si trovino ancora in una condizione economica di bisogno ed in stato di disoccupazione.
L’ASDI è erogato per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75% dell’ultimo trattamento percepito ai fini della NASpI.
CONCLUSIONI
Tutto quanto sopra esposto è, al momento, ancora in attesa di approvazione definitiva, ma è possibile trarre le prime sommarie conclusioni.
La NASpI ricalca, per molti aspetti, la precedente ASpI. Le novità principali sono quelle relative alle condizioni, alla durata ed ai requisiti di accesso alla nuova indennità di disoccupazione.
Angelo Pasero, Agrieuro (Savigliano)