No al pascolamento di terzi anche dal Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato con propria sentenza ha confermato per il 2014 l’inammissibilità
del pascolamento degli alpeggi con bestiame che non sia di proprietà del titolare
della domanda di contributo comunitario. La sentenza avrà effetti su tutte le aziende
che ricevono aiuti comunitari sugli alpeggi, monticando animali non di loro proprietà
del pascolamento degli alpeggi con bestiame che non sia di proprietà del titolare
della domanda di contributo comunitario. La sentenza avrà effetti su tutte le aziende
che ricevono aiuti comunitari sugli alpeggi, monticando animali non di loro proprietà
13 settembre 2015
Il Consiglio di Stato con propria sentenza ha confermato per il 2014 l’inammissibilità del pascolamento degli alpeggi con bestiame che non sia di proprietà del titolare della domanda di contributo comunitario. La vicenda del pascolamento di terzi che riguarda l’annualità 2014, era iniziata con una circolare Agea, prima sospesa e poi confermata dal Tar, quindi impugnata presso i Consiglio di Stato che ha definitivamente sancito la validità della circolare Agea confermando dunque l’inammissibilità del pascolamento di terzi.
La sentenza avrà effetti su tutte le aziende che ricevono aiuti comunitari sugli alpeggi, che monticano animali non di loro proprietà.