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Nel labirinto dell’Iva tra rosmarino e tartufi


A partire dal 23 luglio 2016 sono variate le aliquote Iva di alcuni prodotti alimentari.

VARIAZIONI IVA

Attraverso le opportune modifiche al DPR 633/72 (Testo Unico dell’Iva) è stato previsto l’innalzamento dell’aliquota Iva per basilico, rosmarino e salvia freschi destinati all’alimentazione, che passa dal precedente 4% alla nuova misura del 5%. Tale nuova aliquota è stata inserita nella Tabella A, parte II bis, tabella inserita per la prima volta nel DPR 633/72 attraverso la legge di stabilità 2016, che l’ha prevista per i servizi socio sanitari prestati dalle cooperative sociali. Basilico, rosmarino e salvia freschi sono pertanto ora richiamati al numero 1bis dell’anzidetta tabella.
La legge europea ha inoltre soppresso la voce che prevedeva l’aliquota del 10% per le piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia, prevedendo anche per tali tipologie di prodotto la nuova aliquota del 5%. Infine sconta ora l’aliquota del 5% anche l’origano in rametti o sgranato, che sino alla modifica scontava l’aliquota Iva ordinaria del 22%.

FATTURAZIONE

Gli operatori del settore devono pertanto prestare ora molta attenzione con riferimento alla fatturazione dei prodotti in commento: ciò che fa fede è la data di consegna dei prodotti. Per le consegne effettuate fino al 22.07.2016 si applica l’aliquota Iva precedente; per le consegne effettuate a partire dal 23.07.2016 si applica invece la nuova aliquota del 5%. Ovviamente in caso di fattura anticipata, anche per effetto di pagamenti già corrisposti, si applica l’aliquota Iva vigente al momento dell’emissione della fattura.
Si ricorda ai commercianti al minuto di verificare di aver altresì adeguato – con decorrenza dal 23 luglio 2016 – i registratori di cassa, inserendo l’aliquota Iva al 5% per i prodotti summenzionati.

COMPENSAZIONE

Per quanto concerne la percentuale di compensazione utilizzata dagli imprenditori agricoli che adottano il regime speciale Iva di cui all’art. 34 del DPR 633/72 non sono state apportate modifiche e resta invariata la misura del 4%: pertanto i produttori agricoli che applicano l’aliquota del 5% sulla cessione di basilico, rosmarino e salvia dovranno versare l’1% su tali prodotti, che è la differenza tra l’aliquota di vendita e la percentuale di compensazione.
La legge europea in commento ha inoltre aumentato l’aliquota Iva dal 4% al 10% sui preparati per risotti che vengono spostati al n. 80 della Tabella Parte III, allegata al DPR 633/72, sotto la voce “preparazioni alimentari non nominate, né comprese altrove”.

TARTUFI

Un’ulteriore significativa modifica introdotta dalla legge europea 2015/2016 – che entrerà in vigore solo dal 1 gennaio 2017 – riguarda le attività di raccolta di tartufi da parte di raccoglitori occasionali o dilettanti, privi di partita Iva. Per tali operazioni l’acquirente non dovrà più emettere un’autofattura poiché il nuovo regime prevede che i compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali privi di partita Iva siano sottoposti a ritenuta a titolo d’imposta, si sensi del nuovo art. 25-quater del DPR 600/73. L’ammontare della ritenuta è pari all’aliquota Irpef prevista per il primo scaglione di reddito, attualmente pari al 23% e viene applicata sulla base imponibile determinata dai corrispettivi pagati, ridotti del 22% a titolo di deduzione forfettaria delle spese di produzione del reddito.
Per le cessioni di tarufi è cambiata anche l’aliquota Iva applicabile: sono ricompresi nei prodotti soggetti ad aliquota Iva del 10% anche i “tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato”.

Marianna Cugnasco
(da: L’Imprenditore agricolo)