Miscela libera di sementi per preservare l’ambiente
La tutela dell’ambiente passa anche attraverso la difesa della biodiversità delle sementi. E’ con favore, pertanto, che Coldiretti ha accolto l’emanazione del Decreto legislativo su “Attuazione della direttiva 2010/60/UE, recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell’ambiente naturale”.
Il decreto consente, in pratica, la preparazione di miscele di sementi per la preservazione. Infatti, in deroga all’articolo 12, primo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, si può autorizzare la commercializzazione di miscele di sementi foraggere di vari generi, specie e se del caso sottospecie, destinate a essere utilizzate per la preservazione dell’ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche. Tali miscele possono contenere sementi di piante foraggere e di piante non foraggere.
Al momento dell’autorizzazione alla commercializzazione di una miscela di sementi per la preservazione, viene definita la zona cui tale miscela è naturalmente associata e designata, di seguito, «zona di origine».
Per procedere a tale determinazione si tiene conto delle informazioni fornite dalle regioni e province autonome e dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche e da organizzazioni riconosciute a tale fine.
Se la zona d’origine è situata, oltre che sul territorio nazionale, in altri Stati membri dell’Unione europea la determinazione è stabilita di comune accordo. L’autorizzazione alla commercializzazione delle miscele di sementi per la preservazione nella regione d’origine è concessa a condizione che le miscele siano conformi alle disposizioni stabilite dal decreto. Il decreto prevede poi le condizioni per l’autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente. Le sementi che compongono la miscela devono essere state raccolte direttamente nella loro zona fonte, in un sito che non è stato seminato con seme di varietà geneticamente selezionate per produzione foraggera o tappeto erboso da almeno quaranta anni prima della data della domanda presentata dal produttore. La zona fonte è situata all’interno della zona di origine.
La percentuale dei componenti della miscela di sementi per la preservazione direttamente raccolte e che sono specie e, se del caso, sottospecie caratteristiche del tipo di habitat del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell’ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche, è tale da ricreare il tipo di habitat del sito di raccolta.
La germinabilità dei componenti, è adatta a ricreare il tipo di habitat del sito di raccolta. Le sementi a partire dalle quali sono prodotte le sementi per la preservazione coltivate che compongono la miscela devono essere raccolte nella loro zona fonte in un sito che non è stato seminato con seme di varietà geneticamente selezionate per produzione foraggera o tappeto erboso da almeno quaranta anni prima della data della domanda presentata dal produttore. La zona fonte è situata all’interno della zona di origine.
Le sementi per la preservazione coltivate e che compongono la miscela sono di specie e, se del caso, sottospecie caratteristiche del tipo di habitat del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell’ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche.
La moltiplicazione può essere effettuata per cinque generazioni. Al fine di garantire la qualità del materiale ottenuto e di consentire un adeguato controllo del processo produttivo da parte degli organi competenti, la moltiplicazione può essere effettuata solo nella zona di origine in cui è sita la zona fonte.
L’autorizzazione è concessa dall’Ente risi o dalle regioni e province a Statuto autonomo che possono avocare a se tale facoltà su richiesta del produttore. La richiesta è corredata dalle informazioni necessarie per verificare la conformità alle disposizioni del decreto nel caso di miscele per la preservazione raccolte direttamente, o nel caso di miscele per la preservazione coltivate.
Per quanto riguarda le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente l’Ente risi o le regioni e province a Statuto autonomo provvedono all’ispezione visuale del sito di raccolta. Le ispezioni sono effettuate sul sito di raccolta durante il periodo di crescita a intervalli appropriati, in modo da assicurare almeno la conformità della miscela alle condizioni per l’autorizzazione. I risultati dell’ispezione devono essere documentati.
I produttori operanti sul territorio nazionale provvedono a notificare alle regioni e province autonome competenti per territorio, all’Ente risi e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per ogni stagione di produzione, i quantitativi di miscele di sementi per la preservazione commercializzate.
La quantità totale delle sementi per la preservazione che compongono le miscele commercializzate annualmente non deve superare il 5 per cento del peso totale delle miscele di piante foraggere commercializzate nel medesimo anno sul territorio nazionale.