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Legge di stabilità ricapitolando…


La legge di stabilità 2014, costituita da ben 749 commi, ognuno dei quali rappresenta di per sé una piccola legge, interessa da vicino anche il settore agricolo.
Sotto quest’ultimo aspetto, ecco i principali provvedimenti e novità.

AGEVOLAZIONI ACQUISTI TERRENI (ex Ppc)
Con il comma 608 della citata legge vengono ripristinate le agevolazioni già destinate a decadere dal 1 gennaio 2014 per effetto del Decreto sulla “fiscalità municipale”. Poiché il nuovo provvedimento non prevede un termine di scadenza, si deve intendere che le agevolazioni vengono stabilizzate e vanno definitivamente a regime.
Dal 1° gennaio 2014 continuerà ad essere dovuta l’imposta catastale dell’1% mentre le ipotecarie e di registro passeranno ad 200 euro caduna, in misura fissa.
Si ricorda che l’agevolazione riguarda l’acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze, qualificati tali dagli strumenti urbanistici vigenti, da parte di coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali e società agricole IAP. L’agevolazione decade (con conseguente recupero delle maggiori imposte) se l’acquirente vende il terreno, o cessa di coltivarlo, prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell’acquisto.
Per tutti gli altri acquirenti, dal 1° gennaio 2014, l’imposta di registro passa al 12%, mentre le catastali ed ipotecarie verranno applicate in misura fissa, in ragione di 50 euro caduna.

TASSAZIONE SOCIETA’ SU BASE CATASTALE
Per le società agricole di capitali e di persone (anche se non società semplici) viene ripristinata la facoltà di determinare il reddito imponibile sulla base dei redditi catastali.
Il comma 36 della legge di stabilità ha disposto l’abrogazione dei commi 513 e 514 della legge 228/12 che aveva di fatto cancellato, per le società agricole, escluse solamente le società semplici,
la possibilità di optare per la determinazione del reddito secondo l’art. 32 del DPR 917/86, ossia di dichiarare il reddito agrario rivalutato, anziché l’utile risultante dal bilancio.
Sotto questo aspetto la legge di stabilità ha rimesso nuovamente le cose a posto, specialmente per quelle società a responsabilità limitata costituite tra coltivatori diretti/IAP ed industriali/investitori
che avevano realizzato impianti di biogas per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali, oppure impianti fotovoltaici, che si erano viste cancellate, con un colpo di spugna, la
possibilità di mantenere una tassazione fiscale decisamente più favorevole.

IMU SU TERRENI E FABBRICATI RURALI
La novità più importante riguarda la riduzione del coefficiente moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti, da imprenditori agricoli professionali e da società agricole IAP.
Dall’anno 2014 potranno usufruire del vantaggio di determinare il valore imponibile moltiplicando il reddito domenicale rivalutato per 75 anziché 110; per tutti gli altri soggetti il coefficiente resta 135.
I fabbricati rurali strumentali iscritti nel Catasto fabbricati come “D/10” o in altre categorie, ma contrassegnati con la lettera “R” attestante la ruralità, saranno esenti da IMU. Tuttavia il vantaggio
fiscale sarà limitato in quanto verranno assoggettati alla TASI (tassa sui servizi indivisibili) con aliquota, salvo variazioni, dell’uno per mille del valore imponibile. Va infine ricordato che i vantaggi fiscali derivanti dalla nuova IMU agricola saranno compensati, e
quindi in altre parole, recuperati, dall’Erario mediante un taglio del budget agevolazioni sul gasolio agricolo che per l’anno 2014 ammonta a 100 milioni di euro.

ALTRE NOVITA’
Le altre novità che possono interessare diversi settori, tra cui anche quello agricolo, sono:
– Rivalutazione quote societarie e terreni;
– Proroga bonus per il recupero del patrimonio edilizio e per il risparmio energetico degli edifici;
– Compravendite – Pagamento del prezzo in custodia al Notaio che lo deposita su un conto dedicato.

Pietro Paolo Gay
tecnico Oata – Liberi professionisti