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Le piante dei vivai nel reddito agricolo


Finalmente l’attività di manipolazione su piante coltivate in vivaio o dal medesimo acquistate nel rispetto del principio della prevalenza del prodotto di propria produzione, rientra fiscalmente ed a tutti gli effetti nel reddito agrario. Questa importante apertura per il mondo dei florovivaisti è arrivata dall’Amministrazione Finanziaria per il tramite della consulenza giuridica n. 954-73/2014 pubblicata il 15 giugno 2015 in risposta a preciso quesito posto dalla Confederazione Italiana Agricoltori. In realtà tale tesi era stata già più volte sostenuta da autorevole dottrina di settore ma ora con tale documento di prassi (emesso dall’Agenzia delle Entrate sentito il parere del Ministero delle Politiche agricole e forestali) viene definitivamente sancita tale interpretazione.

AMBITO AGRICOLO

Il preciso quesito posto dalla Confederazione prevedeva il riconoscimento della tassazione su base catastale ai sensi dell’art. 32 del Testo Unico delle imposte sul reddito, per le attività svolte sulle piante quali: concimazione; trattamento delle zolle al fine di eliminare insetti nocivi per le radici; potatura; steccatura; rinvasatura. L’aspetto importante è che le medesime attività rientrano nell’ambito agricolo anche se svolte su piante acquistate da terzi purché nel rispetto del principio fondamentale (e su queste pagine più volte riportato) della prevalenza dei prodotti di propria produzione.

COMPETITIVITA’

Questo consente all’imprenditore agricolo di ampliare la propria gamma di prodotti agricoli da offrire sul mercato aumentando la propria competitività nel pieno rispetto della ratio della norma e della volontà del legislatore. Nel citato documento l’Agenzia delle Entrate ha voluto precisare come sia necessario che il prodotto oggetto di manipolazione debba essere un bene individuato nell’apposito D.M. emanato con cadenza biennale dal Ministero dell’Economia e delle Finanze su proposta del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

LINEA GUIDA

Nel documento di prassi viene poi viene citata la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 44/E/2004 quale linea guida per la corretta interpretazione del concetto di prevalenza e soprattutto per la corretta gestione della possibilità di vendere in regime di reddito agrario prodotti acquistati da terzi a patto che effettivamente vengano sottoposti ad un effettivo processo di manipolazione o trasformazione.

Alberto Tealdi
a.tealdi@studiocugnasco.it

(Fonte: L’imprenditore agricolo)