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Le opzioni dell’allevatore zootecnico per determinare le modalità di calcolo del reddito tassabile


Ai fini fiscali vengono considerate agricole – e pertanto produttive di reddito agrario – le attività di cui all’art. 32 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Tra queste è ricompresa l’attività di allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno” agricolo posseduto dall’impresa agricola.

UNITA’ FORAGGERE

Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (valido per un biennio) vengono fissate le unità foraggere producibili dai terreni in base alla loro fascia produttiva e le unità foraggere necessarie per nutrire i capi di ciascuna specie di animali allevabili. Quando il numero dei capi allevati supera il limite di quelli allevabili con mangimi producibili (si noti bene che si tratta di potenzialità dei terreni e non di effettiva produzione) per almeno un quarto dai terreni agricoli, l’impresa agricola allevatrice tasserà il reddito prodotto in eccedenza come reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 56, comma 5, del TUIR e a tal fine dovrà compilare il quadro RD del Modello Unico utilizzando un metodo forfettario definito dallo stesso Ministero, che attribuisce a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi (le relative spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione). Il valore medio ed il coefficiente moltiplicatore sono stabiliti dal DM in base alla tipologia di terreno ed alla specie allevata.

OPZIONE CONTABILE

Tale metodo forfettario rappresenta la normale modalità di calcolo di reddito da allevamento che eccede i limiti agricoli; in alternativa l’impresa può effettuare l’opzione per la determinazione del reddito in base ai dati contabili, ovvero determinando i costi ed i ricavi effettivi secondo le norme previste per il reddito d’impresa, con l’obbligo di tenuta della contabilità (ordinaria o semplificata a seconda dell’ammontare dei ricavi).

Con il DM 15.06.2017 sono stati confermati anche per il biennio 2016-2017 – e quindi applicabili per il calcolo delle imposte che le imprese agricole devono scontare attraverso la presentazione del Modello Unico 2018 – i parametri definiti dal DM 20.04.2006. Attesa la complessità del calcolo in commento si consiglia di rivolgersi ai propri consulenti per la determinazione del reddito da indicare in dichiarazione.

 

Marianna Cugnasco (da “L’Imprenditore Agricolo”)

mar.cugnasco@studiocugnasco.it