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La stangata di Renzi alle aziende agricole


Nonostante il limitato clamore mediatico, l’art. 22 del cosiddetto “Decreto Renzi”, provvedimento che per intenderci è quello che contiene i pubblicizzati 80 Euro in busta paga, prevede una stangata per le imprese agricole che producono energia elettrica sia mediante impianti fotovoltaici che mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili agroforestali (impianti di biogas, biomasse ecc…).
La citata norma prevede una percentuale di redditività di tale attività pari al 25% dei corrispettivi registrati ai fini Iva. Questo significa che il 25% dei ricavi registrati ai fini Iva determineranno la base imponibile sulla quale applicare l’Irpef o l’Ires a seconda della natura del soggetto agricolo produttore.

CHI RIGUARDA
La norma infatti colpisce sia l’attività svolta sotto forma di impresa individuale o di società semplice, sia quella svolta mediante società di persone (s.n.c. o s.as.) o di società di capitali (s.r.l.) in caso di opzione per la tassazione su base catastale. Considerato che le predette attività sono ritenute attività agricole connesse ex art. 2135 del codice civile, qualora venivano rispettati i requisiti previsti dalla circolare n. 32/E/2009 per la produzione mediante impianti fotovoltaici e la prevalenza della produzione propria di biomasse per gli impianti da esse alimentati, i ricavi erano fiscalmente ricompresi nel reddito agrario.

CAMBIA IL CALCOLO
DELLA REDDITIVITA’
A partire dal periodo di imposta 2014 invece la redditività dovrà essere calcolata sulla base del 25% dei ricavi, a meno che si opti per tali attività alla determinazione ordinaria del reddito quale ricavi meno costi.
Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici si ritiene che debbano essere considerati corrispettivi registrati ai fini Iva solamente quelli relativi alla cessione dell’energia in quanto la tariffa incentivante è un contributo in conto esercizio non soggetto ad Iva. Il V conto energia invece, così come la remunerazione degli impianti a biomasse, prevede una tariffa omnicomprensiva assoggettata ad Iva che quindi sarà presa interamente come base per il calcolo della redditività.

UN ESEMPIO PRATICO
Pertanto, per portate un esempio pratico, una società semplice che produce energia elettrica mediante impianto a biogas con ricavi da tariffa omnicomprensiva pari ad 800 mila euro e che produce internamente la maggior parte della biomassa impiegata, fino al 31 dicembre 2013 il reddito rientrava nel reddito agrario, a partire dal periodo di imposta 2014 invece determinerà un reddito forfettario di 200 mila euro che dovrà essere attribuito ai soci che, a loro volta, sconteranno l’Irpef sulla base della loro aliquota marginale. Di questo reddito dovrà essere già tenuto conto nella determinazione degli acconti per il periodo di imposta 2014.

Alberto Tealdi
a.tealdi@studiocugnasco.it