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Iva: regime speciale o esonero? Gli agricoltori possono scegliere tra diverse opzioni, ma è necessario farsi bene i conti


La disciplina Iva consente agli imprenditori agricoli di adottare dei regimi Iva differenti dal tipico regime Iva ordinario, che caratterizza la quasi totalità delle imprese. Gli imprenditori agricoli infatti applicano, quale regime naturale, il cosiddetto regime speciale che consente loro, relativamente alla cessione di prodotti agricoli indicati nella Tabella A, parte I, del Dpr 633/72, di determinare l’Iva a credito applicando all’importo delle cessioni un’aliquota di compensazione versando solamente la differenza tra Iva a debito risultante dalle cessioni ed Iva a credito determinata applicando le percentuali di compensazione (specificatamente previste a livello ministeriale per ogni prodotto agricolo indicato nella citata tabella). Ovviamente, con tale regime, l’Iva assolta sugli acquisti è totalmente indetraibile e non rientra nel calcolo di cui sopra. Per l’applicazione di questo regime inoltre non vi sono limiti dimensionali o temporali per l’azienda.

REGIME DI ESONERO. La normativa Iva prevede altresì, per gli imprenditori agricoli di ridotte dimensioni, un regime ancora più semplificato, detto regime di esonero. Rientrano naturalmente in tale regime gli imprenditori agricoli che hanno un volume d’affari annuo non superiore ad Euro 7.000,00, composto per almeno due terzi dalla cessione di prodotti agricoli di cui alla tabella A, parte I, del Dpr 633/72.

Questo regime esonera l’imprenditore agricolo da ogni adempimento, comunicazione o dichiarazione ai fini Iva. Per quanto riguarda le cessioni è il soggetto acquirente che emette autofattura applicando l’Iva nella misura dell’aliquota prevista dalle percentuali di compensazione ed è tenuto a consegnarne una copia al soggetto venditore in regime di esonero. Quest’ultimo ha solo l’obbligo di conservazione delle autofatture relative alle proprie cessioni e delle fatture d’acquisto.

SEMPLICE RICEVUTA. Qualora l’imprenditore agricolo si trovasse a cedere dei propri prodotti ad un soggetto con il medesimo regime di esonero, la transazione verrà regolata con emissione di semplice ricevuta con marca da bollo se l’importo della cessione è superiore ad Euro 77,47. Nel caso in cui durante l’anno effettui invece cessioni per un importo superiore al limite di Euro 7.000,00, potrà rimanere nel medesimo regime per l’anno in corso e fuoriuscirne l’anno successivo, senza limite di importo, a patto che rispetti il predetto rapporto dei due terzi; qualora tale rapporto non fosse rispettato allora si ritroverebbe a fuoriuscire dal regime di esonero già per l’anno in corso.

NON CONVIENE. Un aspetto che va sottolineato è che i regimi Iva specificatamente previsti per il settore agricolo si applicano agli imprenditori agricoli che svolgono le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, vale a dire coltivazione del terreno, silvicoltura, allevamento di animali, ecc. che normalmente ai fini delle imposte dirette dichiarano reddito agrario. Risulta pertanto sconsigliato adottare, per esempio, il regime di esonero per la cessione di prodotti agricoli che non derivano però dall’esercizio di un’attività agricola così come definita dal codice civile.

 

Alberto Tealdi

alberto.tealdi@gmail.com

(da “L’Imprenditore Agricolo”)