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Iva al 22 per cento come correggere gli errori


A decorrere dal 1 ottobre 2013 è entrato in vigore l’innalzamento dal 21% al 22% dell’aliquota Iva ordinaria; restano invece invariate le aliquote ridotte pari al 4% ed al 10%. Per le fatture effettuate nel periodo di entrata in vigore della nuova aliquota può essere difficile individuare se applicare l’aliquota nuova del 22% o applicare ancora quella del 21%; ciò dipende da quando l’operazione si considera “effettuata ai fini Iva”.

CRITERI DI APPLICAZIONE
Secondo quanto stabilito a tal fine dal Testo Unico dell’Iva si possono pertanto individuare, in via generale, i seguenti criteri:
– per le cessioni di beni immobili (terreni o fabbricati) l’aliquota del 22% si applica a partire dagli atti notarili stipulati dal 1.10.2013;
– per le cessioni di beni mobili, l’aliquota del 22% si applica alle consegne o spedizioni effettuate dall’1.10.2013;
– per le prestazioni di servizi, in via generale, l’aliquota del 22% si applica alle operazioni il cui corrispettivo è pagato a partire dall’1.10.2013.
Resta fermo che, per gli acconti versati entro il 30.09.2013 e per le fatture emesse entro la medesima data, l’Iva si applica nella misura del 21%. Al saldo, pagato successivamente, sarà invece applicata la nuova aliquota del 22%.

COME CORREGGERE GLI ERRORI
Qualora nella fase di prima applicazione della nuova aliquota ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare rapidamente i misuratori fiscali ed i software per la fatturazione, gli operatori economici potranno regolarizzare le fatture emesse erroneamente con l’aliquota del 21% mediante l’emissione di note di variazione in aumento. La regolarizzazione non comporterà l’applicazione di sanzioni se la maggiore Iva verrà versata entro i seguenti termini:
– entro il 27.12.2013 (termine per l’acconto Iva 2013) per i contribuenti mensili, relativamente alle fatture emesse nei mesi di ottobre e novembre 2013;
– entro il 17.03.2014 (termine per il saldo Iva 2013) per i contribuenti mensili, relativamente alle fatture emesse nel mese di dicembre 2013;
– entro il 17.03.2014 (termine per il saldo Iva 2013) per i contribuenti trimestrali, sia per natura sia per opzione, relativamente alle fatture emesse nel quarto trimestre 2013.

Marianna Cugnasco
mar.cugnasco@studiocugnasco.it

(Fonte: L’Imprenditore agricolo)