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Istruzioni per l’uso della dichiarazione Imu


Con l’approvazione del modello di dichiarazione e con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ad oggi è possibile avere il quadro completo delle informazioni, soprattutto con riguardo ai fabbricati rurali ed ai terreni, che è necessario comunicare al Comune.
La prima scadenza, per le variazioni intercorse a partire dall’1 gennaio 2012 è fissata al 4 febbraio 2013, a regime poi la dichiarazione va presentata entro 90 giorni dal verificarsi della variazione rilevante.
In estrema sintesi, con la dichiarazione Imu si comunicano al Comune tutte quelle modifiche che comportano la possibilità di una variazione di imposta delle quali il Comune non potrebbe esserne in alcun modo a conoscenza. Questo significa che se, ad esempio, il proprietario del terreno perde la qualifica di coltivatore diretto o Iap e quindi perde la possibilità di avere una riduzione di base imponibile Imu, tale situazione va segnalata in quanto il Comune non potrebbe venirne altrimenti a conoscenza; se invece si acquista un terreno agricolo tale informazione non è da comunicare in quanto con la pratica di registrazione dell’atto che predispone il notaio viene anche trasmessa una comunicazione agli uffici comunali. Viceversa se un terreno da agricolo diventa edificabile, tale variazione va sempre comunicata con la dichiarazione Imu.
COMPRAVENDITE, SUCCESSIONI… Gli esempi potrebbero essere innumerevoli, sia di casi in cui la dichiarazione va presentata sia di quelli in cui non è necessaria la sua presentazione. Un consiglio pratico è quello di comunicare sempre e tempestivamente al proprio consulente fiscale tutte le variazioni intercorse a livello di fabbricati e terreni quali compravendite, divenuta edificabilità del terreno, acquisizioni per successioni o donazioni ecc…. oltre a tutte le variazioni dello status di chi possiede o conduce tali immobili, vale a dire cessata attività, perdita dei requisiti di coltivatore diretto o Iap oppure acquisizione di tali requisiti, cessazione o variazione dei contratti di locazione. Sarà poi il consulente a valutare, caso per caso, quali informazioni sarà necessario indicare in dichiarazione e quali no.
Infine, il 16 dicembre scadrà il termine per il versamento a saldo dell’Imu (la prima rata era stata pagata entro il 16 giugno scorso). In tale sede si procederà al saldo della quota erariale ed a quello della quota comunale che sicuramente avrà un conguaglio sulla base delle aliquote approvate dal Comune. Inoltre in tale sede si pagherà l’intera quota annuale di quei fabbricati rurali strumentali che al 16 giugno risultavano ancora sprovvisti di rendita ma che, in forza dell’obbligo del loro accatastamento entro il 30 novembre 2012, avranno una rendita propria sulla quale calcolare l’Imu.