Sezioni


Irap agricola chi è tenuto a pagarla


La Legge di Stabilità per il 2016 ha previsto, tra le altre, una disposizione che esonera dal pagamento dell’Irap molti imprenditori del settore agricolo.
In particolare è stato previsto che a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2016 sono esclusi dall’assoggettamento ad Irap i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del Testo Unico delle imposte sui redditi.
L’esclusione riguarda tutti gli imprenditori agricoli che, in qualsiasi forma svolgono l’attività (in forma individuale, o sotto forma di società o cooperativa) e indipendentemente da come determinano il reddito, in via catastale od analitica.

CHI PAGA

Assodato che per i soggetti che esercitano l’attività agricola nei limiti dell’art. 32 del Tuir non si applica Irap, rimane da capire quali sono invece le situazioni, sempre in ambito agricolo, per le quali l’Irap continua ad essere applicata.
Dalla lettura della norma si evince come gli imprenditori agricoli che svolgono attività eccedenti i limiti di cui all’art. 32 del Tuir sono tenuti al versamento dell’imposta. Sono pertanto assoggettati ad Irap i redditi:
– da allevamento di animali generati in eccedenza ai limiti del reddito agrario, vale a dire quelli ottenuti dalla parte di allevamento che eccede il numero dei capi allevabili sulla base del quarto di produzione propria dei mangimi;
– da produzione di energia elettrica oltre i limiti rientranti nel reddito agrario che sconta la tassazione forfettaria sul 25% dei ricavi;
– derivanti dall’attività agrituristica;
– dalle attività connesse che per loro natura non rientrano nel reddito agrario quali ad esempio la lavorazione conto terzi mediante attrezzature ordinariamente utilizzate in azienda.

ALLEVAMENTI

Presumibilmente per coloro che generano ricavi da allevamento di animali l’eventuale valore della produzione sul quale l’Irap è dovuta sarà determinato proporzionalmente al numero di animali che superano la soglia di cui all’art. 32 del Tuir, sul numero di capi totali. Il medesimo metodo può essere utilizzato per determinare quanto tassare ai fini Irap relativamente all’energia elettrica ceduta rapportando la parte “sotto soglia” a quella “sopra soglia” per la tassazione forfettaria del reddito.

AGRITURISMI

Per quanto riguarda invece l’attività agrituristica e quella di attività di conto terzi con mezzi prevalentemente utilizzati per l’attività agricola principale, non essendoci delle soglie per le quali tali attività rientrano nel reddito agrario, si presume sia totalmente assoggettato a tassazione.

COSTI E RICAVI

Infine, senza un eventuale chiarimento in senso contrario da parte dell’Amministrazione Finanziaria, l’Irap ove dovuta può essere determinata sulla base di costi e ricavi registrati ai fini Iva solamente per l’attività svolta in forma individuale o di società semplice, l’attività svolta sotto forma di società commerciale prevede la determinazione ordinaria della base imponibile.

Alberto Tealdi
a.tealdi@studiocugnasco.it

(Fonte: L’Imprenditore agricolo)