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In vigore la legge per bruciare le sterpaglie


Gli scarti delle lavorazioni agricole e forestali, non sono “rifiuti”, pertanto si possono bruciare e non c’è bisogno di autorizzazioni e di ordinanze dei Comuni. Naturalmente, tutto questo è possibile soltanto al di fuori del periodo ad “alto rischio” per gli incendi boschivi, che in Toscana termina quest’anno, salvo proroghe, il 31 agosto prossimo.
La novità è contenuta nella legge 116 dell’11 agosto 2014, di conversione del decreto legge 91, che era stato emanato ad inizio estate (24 giugno 2014), che è entrata in vigore e ne cambia radicalmente le previsioni.
La nuova legge afferma che la raccolta e “abbruciamento” in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali agroforestali effettuati nel luogo di produzione “costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti”, e non attività di gestione dei rifiuti.
Permane il “divieto di abbruciamento nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni e nel caso in cui i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale sospendano, differiscano o vietino la combustione dei materiali vegetali all’aperto in caso di condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana”.