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In alpeggio si balla il ballo degli “uba”


Conclusasi la rincorsa alla presentazione delle Domande Uniche, rimangono molti dubbi sulle novità introdotte con la nuova PAC; alcuni si sono trovati a dover capire come gestire i rapporti tra produzioni e efa, altri, come il sottoscritto, a capire come gestire gli UBA sui pascoli magri.

STANDARD AMBIGUI

Ero rimasto alle disposizioni dettate dal regolamento sulla condizionalità, a quanto previsto dal Reg. 73 del 2009 Allegato III Standard 4.6 – Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati, in cui è previsto un carico UBA minimo di 0,2 UBA/ha e un carico massimo di 4 UBA/ha e sono previste sanzioni in caso di superamento di questi parametri, ma non si accenna alla durata del pascolamento: se di 60, 120, 180, 360 giorni consecutivi.
E’ implicito che un pascolo di pianura, collina o alta montagna hanno un ciclo biologico che varia non solo in relazione all’altitudine, ma anche all’andamento climatico e per conoscenza posso dire che vi sono anni in cui i pascoli sopra i 1000 metri s.l.m. riescono a soddisfare un carico bestiame di 0,3 UBA (trenta vacche in 100 ha) per 120 giorni consecutivi, altri anni che la stessa superficie non riesce a soddisfare 90 giorni. Ora si comprende perché, giustamente nella condizionalità non si interviene sui giorni di permanenza sul pascolo, perche è improprio e anche dannoso, il principio è quello di salvaguardare il pascolo permanente.

PERIODI DI PASCOLO

Anche sulla nota dell’Area Coordinamento di AGEA del 22 agosto 2014 non vi sono riferimenti ai periodi di pascolo, ma nell’ultima domanda unica si richiede una permanenza minima di 0,2 UBA/ha aziendali detenuti per tutto l’anno per almeno 60 giorni di pascolo effettivo; inoltre, se la permanenza raddoppia, anche le UBA raddoppiano e se il pascolo è detenuto per l’intero anno le UBA per il pascolo devono essere 1,2 quindi solo pascoli fertili di pianura riescono a sopportare questo carico animale.
Cosa succederà se non rispetto questo rapporto 120 UBA su 100 ha? Immagino che il premio verrà ridotto in proporzione utilizzando questa frazione, se invece di avere 1,2 UBA come previsto ho 0,4 UBA si procede in questo modo: 270 €/ha x 0,2/1,2 = 45 €/ha
Se le UBA ad ettaro sono 0,4, 270€/ha x 0,4/1,2 = 90 €/ha.

ERRORE O VOLONTA’?

Qualcuno mi ha chiesto: ma questa cosa è voluta o è stato un errore del legislatore?
Non credo sia opportuno saperlo, prendo il regolamento tal-quale e lo applico, non è mia competenza esprimere giudizi, lascio al lettore l’interpretazione del regolamento e trarne le relative conseguenze.
In conclusione, i giorni di pascolamento sono propedeutici al premio, per fortuna la Regione Piemonte ha ridotto questo rapporto: non più 0,2 x 60 giorni, ma 0,07 x 60 giorni che equivale a 0,4 UBA annui.

Sergio Soffietto
(tecnico Oata)