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Imu, Tari e Tasi in versione agricola


Dal 2014 è entrata in vigore la cosiddetta Iuc (Imposta Unica Comunale), che risulta composta dall’Imu, dalla Tari e dalla Tasi.

IMU
L’Imu è l’imposta dovuta dai possessori di immobili, già in vigore nel 2012 e nel 2013. Con decorrenza dal 2014 sono state introdotte quelle che dovrebbero essere le disposizioni “definitive”. A regime le abitazioni principali e le relative pertinenze non sono più assoggettate ad Imu. Ciò non vale per coloro che possiedono una casa accatastata nelle categorie “di lusso”; tali abitazioni saranno infatti gravate dall’imposta nella misura dello 0,4%, potendo comunque usufruire di una detrazione totale per la prima casa di euro 200,00. I Comuni potranno inoltre deliberare l’assimilazione all’abitazione principale per le unità immobiliari possedute da anziani o disabili residenti in istituti o ricoveri sanitari (a condizione che le stesse non risultino locate); per quelle possedute dagli italiani all’estero; nonché per quelle concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta, a condizione che questi la utilizzino come abitazione principale.
A decorrere dal 2014 l’Imu non è inoltre dovuta per gli immobili merce ed i fabbricati rurali ad uso strumentale.

TARI E TASI
La Tari è il nuovo tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, in sostituzione della Tares (tributo sui rifiuti in vigore per l’anno 2013) che sarà solamente a carico dell’utilizzatore dell’immobile.
La Tasi è il nuovo tributo per i servizi indivisibili, precedentemente inglobato nella Tares. La sua base imponibile è la stessa determinata ai fini Imu ed i soggetti passivi sono sia il possessore che l’utilizzatore dell’immobile. A differenza dell’Imu oggetto del tributo è la generalità degli immobili, comprese l’abitazione principale, le aree scoperte e le aree edificabili. I Comuni potranno comunque deliberare delle specifiche riduzioni od esclusioni per le abitazioni con unico occupante, per quelle tenute a disposizione per uso stagionale o limitato e discontinuo, per le abitazioni principali, per i locali diversi dalle abitazioni, per i fabbricati rurali ad uso abitativo o per le superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

PAGAMENTO
Per il pagamento della Tari e della Tasi non sarà necessario nessun calcolo da parte del contribuente, in quanto sarà il Comune che provvederà a recapitare i bollettini di pagamento al domicilio dei cittadini; mentre per l’Imu, in linea con gli anni passati, il pagamento dovrà avvenire con autoliquidazione.

Marianna Cugnasco
mar.cugnasco@studiocugnasco.it
(L’imprenditore agricolo)