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Imu, e alla fine… venne l’ora di pagare


In vista della scadenza per il pagamento dell’acconto Imu 2015 – che deve essere versato entro il 16 giugno 2015 – occorre ricordare le regole ora applicabili in relazione all’Imu dovuta sui terreni agricoli, a seguito delle modifiche introdotte dalla disciplina ad opera del DL 4/2015.

ESENZIONE

Secondo le nuove disposizioni, in vigore a partire dall’anno 2015, l’esenzione Imu si applica:
– ai terreni agricoli ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani in base all’elenco predisposto dall’Istat;
– ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani ai sensi dell’anzidetto elenco Istat, compresi quelli a loro volta affittati o concessi in comodato da tali soggetti ad altri coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola. Nel caso in cui il terreno sia in comproprietà tra più persone, alcune delle quali in possesso dei requisiti richiesti ed altre no, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che l’Imu è solamente dovuta dai comproprietari sprovvisti della qualifica, sulla base della quota posseduta;
– ai terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori;
– ai terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile, a prescindere dalla loro ubicazione.

DETRAZIONI

La nuova disciplina ha inoltre previsto, a decorrere dal 2015, una detrazione di 200 euro dall’imposta dovuta (fino a concorrenza del suo ammontare) per tutti i terreni ubicati nei Comuni di cui all’allegato 0A del decreto convertito, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola. Si tratta nello specifico di quei terreni precedentemente esenti che, a seguito delle nuove normative, sono diventati imponibili Imu.
Tutti i terreni ubicati nei Comuni non montani o parzialmente montani, ma non condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, sono invece soggetti al tributo con aliquota deliberata appositamente dal Comune o, in assenza, con aliquota dello 0,76%.

RIMBORSI

Per quanto riguarda i versamenti effettuati nel 2014 è stato infine disposto che in caso di versamento in eccesso del tributo il contribuente avrà la facoltà di chiedere tale eccedenza a rimborso direttamente al Comune stesso, entro 5 anni dal giorno del versamento. Il Comune, tuttavia, può fissare un importo fino a concorrenza del quale il rimborso non è effettuato. Qualora non vi provveda è previsto un importo minimo pari a 12 euro, sotto il quale il rimborso non potrà essere erogato.

Marianna Cugnasco
mar.cugnasco@studiocugnasco.it

(Da: L’Imprenditore agricolo)