Sezioni


Il lavoro occasionale dei famigliari in azienda


L’art. 74 del decreto legislativo 10/9/2003, n. 276 prevede una specifica disciplina per l’aiuto occasionale prestato dai parenti nell’impresa agricola.
A determinate condizioni le prestazioni in esame non comportano alcun obbligo da parte del titolare dell’impresa:
1) le prestazioni devono essere svolte da parenti e affini non oltre il quarto grado. La parentela e l’affinità devono essere riferiti esclusivamente al titolare dell’impresa;
2) le prestazioni devono essere svolte in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo: la prestazione deve essere resa senza carattere di abitualità, in via eccezionale e straordinaria, anche ripetutamente nel corso dell’anno, ma sempre per brevi intervalli di tempo;
3) le prestazioni devono essere svolte esclusivamente a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale: qualora la prestazione sia fornita in esecuzione di una obbligazione giuridica, non sussistono gli estremi del lavoro occasionale;
4) le prestazioni devono essere gratuite, salvo le spese di mantenimento (ad es. vitto e alloggio) e di esecuzione dei lavori (ad es. spese per l’acquisto di mezzi).

Parenti e affini
Per qualsivoglia persona sono parenti:
– di 1° grado, i genitori e i figli;
– di 2° grado, i nonni, i fratelli e sorelle, i nipoti intesi come figli dei figli;
– di 3° grado, i bisnonni, gli zii (fratelli e sorelle dei genitori), i nipoti intesi come figli di fratelli e sorelle, i pronipoti intesi come figli dei nipoti di 2° grado;
– di 4° grado, i prozii (fratelli e sorelle dei nonni), i cugini (i figli degli zii) e i pronipoti (figli dei figli di fratelli e sorelle).

Quanto agli affini, questi sono i parenti del coniuge, ed il grado di affinità è lo stesso con cui questi soggetti sono parenti del coniuge. Per qualsivoglia persona sono dunque affini:
– di 1° grado, i suoceri (genitori del coniuge);
– di 2° grado, i nonni del coniuge, i cognati (fratelli e sorelle del coniuge);
– di 3° grado, i bisnonni del coniuge, gli zii del coniuge (fratelli e sorelle dei suoceri), i nipoti intesi come figli dei cognati;
– di 4° grado, i prozii dei coniuge, i cugini del coniuge, i pronipoti (figli dei figli dei cognati)

(A cura di Silvio Chionetti, Cia Cuneo)