Sezioni


Fotovoltaico, cosa cambia con il Quinto conto energia


Proseguendo nell’analisi della Circolare n. 36/E/2013, si vuole puntare l’attenzione sul documento di prassi con riferimento alla tassazione del prezzo percepito per la concessione del diritto di superficie ed alla tassazione dei proventi derivanti dalla produzione di energia elettrica in regime di Quinto conto energia.

DIRITTO DI SUPERFICIE
La cessione del diritto di superficie è risultata essere piuttosto inflazionata negli ultimi anni proprio in relazione agli investimenti relativi alla produzione di energia elettrica mediante moduli fotovoltaici che spesso sono stati installati su terreni o lastrici solari in forza della concessione ventennale del diritto di superficie. L’Amministrazione Finanziaria è intervenuta in maniera decisa relativamente alla tassazione del corrispettivo pattuito per la concessione del citato diritto. Autorevole dottrina ha sempre sostenuto che il prezzo incassato per la concessione di un diritto di superficie su un terreno agricolo acquistato da più di cinque anni non genera imponibile fiscale in quanto, assimilando tale concessione ad un trasferimento immobiliare, l’art. 67, co. 1, lett. b) del TUIR prevede la tassazione delle plusvalenze generate dai predetti trasferimenti solo se detenuti appunto da non più di cinque anni.

DIRITTI DIVERSI
Secondo l’Agenzia delle Entrate tale equiparazione regge solamente se vengono confrontati diritti omogenei; vale a dire che il confronto deve essere fatto con lo stesso tipo di diritto (in questo caso di superficie) e solamente dopo si può verificare se è trascorso o meno il quinquennio. Non è consentito invece confrontare diritti diversi, ad esempio diritto di piena proprietà e diritto di superficie, con la conseguenza che nel caso in cui si conceda un diritto di superficie, a tempo determinato, su di un immobile che è detenuto in proprietà si configura, a detta dell’Agenzia, un reddito ex art. 67, co. 1, lettera l) del TUIR, redditi da assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, con relativa tassazione ordinaria calcolata sul reddito determinato dalla differenza tra ammontare percepito nel periodo di imposta e spese specificatamente inerenti la sua produzione.

REDDITO DI IMPRESA
Lo stesso documento di prassi è poi intervenuto sulla tassazione dei proventi derivanti dal quinto conto energia, qualora questi siano percepiti in ambito di reddito di impresa e non ovviamente nell’ambito del reddito agrario poiché, in quest’ultimo caso, i proventi sono compresi nella tassazione catastale se rispettati i requisiti di cui alla circolare 32/E/2009. Rispetto ai precedenti quattro “conto energia”, che regolavano la corresponsione di incentivi alla produzione e pagamento dell’energia immessa in rete, sui quali l’Agenzia delle Entrate già si è espressa relativamente al loro trattamento fiscale, il Quinto conto energia ha una regolamentazione sostanzialmente diversa sulla quale era necessario che l’Amministrazione Finanziaria si esprimesse.

DUE TRATTAMENTI
In particolare il quinto conto energia prevede due distinti trattamenti in funzione della potenza degli impianti:
– fino a 1 MW di potenza viene corrisposta al produttore una tariffa premio (relativa all’energia auto consumata) ed una tariffa omnicomprensiva relativa all’energia immessa in rete;
– oltre 1 MW viene riconosciuta al produttore un incentivo commisurato all’energia ceduta e pari alla differenza tra la tariffa omnicomprensiva e il prezzo zonale orario dell’energia oltre ad una tariffa “premio” per l’energia prodotta e consumata in sito.

AUTOCONSUMO
La tariffa “premio” per autoconsumo è assimilabile alla tariffa “incentivante” già prevista nei precedenti conto energia e pertanto ai fini Iva risulta esclusa dal campo di applicazione poiché non si configura un rapporto sinallagmatico tra il soggetto erogante ed il ricevente. Dal punto di vista delle imposte dirette e dell’Irap è imponibile qualora percepita nell’ambito di attività commerciale. Tale tariffa sconta una ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 4 %.

TARIFFA OMNICOMPRENSIVA
La tariffa omnicomprensiva, erogata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), come detto in precedenza è legata all’energia prodotta ed immessa in rete, in questo caso è quindi erogata sulla base di una controprestazione (cessione di energia elettrica) quindi è rilevante ai fini Iva e se percepita nell’ambito dell’attività commerciale, rileva anch’essa ai fini delle imposte sul reddito e dell’Irap.
Con riferimento all’energia prodotta da impianti di potenza superiore ad 1MW, la tariffa calcolata sulla differenza tra tariffa omnicomprensiva e prezzo orario zonale, fiscalmente è considerata una integrazione di prezzo che assume quindi rilevanza ai fini Iva, ai fini delle imposte sul reddito e dell’Irap.

Alberto Tealdi
a.tealdi@studiocugnasco.it