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Fabbricati rurali chiarite le agevolazioni


Un importante e favorevole chiarimento è pervenuto dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 26/E del 6 marzo in materia di agevolazione per la piccola proprietà contadina. In particolare l’Amministrazione Finanziaria è intervenuta confermando che il trasferimento di un fabbricato rurale pertinenza del terreno agricolo gode anch’esso dell’agevolazione in oggetto. Questo intervento si è reso necessario in quanto la stessa Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto tale possibilità prevedendo che la cessione del terreno poteva usufruire dell’agevolazione (che prevede tassa di registro e ipotecaria in misura fissa pari ad 200 euro cadauna e imposta catastale all’1%) e quella del fabbricato scontava l’imposta di registro in misura piena pari al 9%.

CONDIZIONI
Nella risoluzione in commento, oltre a ribadire che il soggetto acquirente deve essere un coltivatore diretto od un imprenditore agricolo professionale regolarmente iscritto nell’apposita gestione previdenziale, viene ribadito il concetto di pertinenzialità di cui all’art. 817 del codice civile. Sulla base di tale dettato normativo è necessario che sussista congiuntamente un elemento soggettivo, vale a dire una volontà manifestata dal proprietario del bene principale (in questo caso il terreno agricolo) di destinare durevolmente la cosa accessoria (il fabbricato rurale) a servizio del bene principale ed un elemento oggettivo consistente nel rapporto funzionale che deve intercorrere tra bene principale e bene accessorio. In altre parole il fabbricato rurale deve essere destinato all’attività agricola svolta sul fondo e soprattutto deve essere ubicato sul fondo medesimo.

PERTINENZIALITA’
Da parte dell’amministrazione finanziaria c’è stato un cambio di orientamento perché non si parla più di strumentalità del fabbricato ma di pertinenzialità. Infatti la stessa Agenzia delle Entrate precisa che il contestato contenuto della Circolare 2/E/2014 era riferito ad un esempio in cui il fabbricato, seppure strumentale all’attività agricola, non era pertinenziale al fondo perché non ubicato sullo stesso e quindi non poteva per tale motivo godere dell’agevolazione per la piccola proprietà contadina.

Alberto Tealdi
a.tealdi@studiocugnasco.it