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Essiccatoi sotto un Megawatt salvati dal Decreto del fare


Il decreto Legge 69 “del fare” convertito in legge dalla Camera, in relazione alle scadenze previste a breve per le emissioni in atmosfera, ha stabilito all’articolo 41-ter l’esclusione di talune tipologie di impianti dal novero degli impianti assoggettati all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera dettata dal titolo I della parte quinta del decreto legislativo 152 del 2006 (norme in materia ambientale), integrando rispettivamente gli elenchi degli impianti e delle attività non sottoposti alla predetta autorizzazione e degli stabilimenti per i quali l’autorità competente può adottare autorizzazioni “in deroga” con un procedimento semplificato.
Sono stati quindi esclusi dall’autorizzazione, fa notare Confagricoltura Cuneo, i seguenti impianti e attività di interesse agricolo: silos per i materiali vegetali – impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas (inserimento della lettera v-bis) – cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l’anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti.