Sezioni


Diritti di reimpianto dalla teoria alla pratica


Si è svolto di recente ad Incisa Scapaccino (At) un convegno organizzato dalla Cia sul nuovo sistema autorizzativo per gli impianti dei vigneti con relazione di Domenico Mastrogiovanni, responsabile vitivinicolo della Cia Nazionale. All’incontro ha partecipato, fra i relatori, Silvio Chionetti, vicedirettore della Cia di Cuneo ed esperto vitivinicoltore.

Quale il suo commento sulle modifiche?
«Il Consiglio dei ministri del 10 febbraio, come noto, ha autorizzato il Ministro delle Politiche Agricole ad adottare il provvedimento che prevede alcune modifiche alla disciplina nazionale in materia di diritti di reimpianto, così come previsto dalla riforma Pac per il settore vitivinicolo. Il responsabile nazionale della Cia, Mastrogiovanni, nell’illustrare la nuova normativa ha dichiarato che “dobbiamo onestamente riconoscere che il sistema attuale ha fatto il suo tempo ed il suo superamento si dimostrava necessario. Tra l’altro il mantenimento dei diritti di impianto limitava l’accesso al settore dei più giovani, che non dispongono dei capitali necessari all’acquisto delle licenze. Al fine di evitare un pericoloso salto nel buio, ed anche per tutelare chi ha investito nell’acquisire le licenze, si sono, comunque, resi necessari tempi di transizione prima di arrivare ad una vera liberalizzazione. Un ruolo sempre più importante verranno, così, ad avere i Consorzi che tutelano le produzioni nella regolamentazione del mercato e nella guida dello sviluppo futuro della produzione”».

Quale, allora, il tempo a disposizione dei produttori per mettersi in regola?
«Coloro che possiedono diritti di reimpianto in portafoglio, per utilizzarli dovranno convertirli in autorizzazioni ed avranno tempo per farlo fino al 31 dicembre 2020».

Le autorizzazioni sono trasferibili ad altre aziende?
«No, non sono cedibili ma utilizzabili esclusivamente dallo stesso titolare. E’ importante tener presente, inoltre, che i diritti di reimpianto acquistati entro il 31 dicembre 2015 dovranno essere convertiti in autorizzazione e ed essere utilizzati entro le 2 campagne successive. Esempio: se un produttore acquista un diritto di reimpianto entro dicembre 2015, lo devo convertire in autorizzazione dal 1° gennaio 2016 e lo può utilizzare entro il 31 dicembre 2017. Questo sta a significare, quindi, che- a partire dal 2016 per poter impiantare un vigneto sarà necessario essere in possesso dell’autorizzazione. Questa verrà assegnata con criteri e graduatorie che saranno stabiliti a livello nazionale».

Di conseguenza, è fissata una data di decadenza dei diritti?
«Proseguendo nell’esemplificazione: essi decadranno il 31 dicembre 2020 se il produttore non avrà fatto richiesta di conversione o il 31 dicembre 2023 se avrà fatto richiesta di conversione, ma non avrà effettuato l’impianto. Se fin da oggi un produttore sa di non utilizzare il diritto di reimpianto che ha ‘in portafoglio’, è bene allora che lo ceda entro il prossimo 31 dicembre 2015.
Una ulteriore novità contenuta nel decreto è la trasferibilità dei diritti d’impianto tra Regioni, con l’abrogazione della possibilità di limitare l’esercizio del diritto di reimpianto “ad ambiti territoriali omogenei e limitati al fine di tutelare le viticolture di qualità e salvaguardare gli ambienti orograficamente difficili”. Attualmente i diritti di reimpianto detenuti dai produttori viticoli ammontano a circa 47.000 ettari (pari al 7% della superficie vitata nazionale). Con le modifiche approvate si tende a diminuire il rischio di non utilizzo dei diritti, quindi di perdita di potenziale viticolo nonché di calmierare i prezzi di mercato attualmente in forte aumento».