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Diritti dell’affittuario che migliora la cascina


Considerato che la legge sulla riforma dei contratti agrari prevede una specifica disciplina in merito alle opere di miglioria dei fondi agricoli affittati ed all’eventuale indennità dovuta dal locatore all’affittuario, è bene comprendere se tale indennità genera reddito imponibile o meno in capo all’affittuario.

CARATTERE DEFINITIVO

Gli interventi che possono essere oggetto di indennizzo sono solamente le migliorie, le addizioni o le trasformazioni che rivestono carattere definitivo siano esse miglioramenti fondiari sui terreni; trasformazione degli ordinamenti produttivi che comportano una radicale modifica nel sistema produttivo dei terreni; nonché trasformazioni dei fabbricati rurali o addizioni che comportano l’inserimento di un bene distinto, autonomo, rispetto al bene principale a cui si riferisce.

DESTINAZIONE AGRICOLA

Tutti questi interventi non devono però modificare la destinazione agricola del fondo o dei fabbricati rurali e devono essere eseguiti nel pieno rispetto dei programmi regionali di sviluppo e del piano colturale della zona in cui è ubicato il fondo.

DISACCORDO

Nel caso in cui tra proprietario del fondo e affittuario vi sia disaccordo sulla necessità di eseguire opere di miglioria, la parte che la intende proporre la deve formalmente comunicare all’altra parte ed all’ispettorato provinciale dell’agricoltura, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando un progetto di massima e le finalità dell’intervento proposto. L’ispettorato, ricevuta la comunicazione, convoca le parti con l’obiettivo di addivenire ad un accordo. In caso contrario sarà l’ispettorato stesso che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, si pronuncerà in senso favorevole o contrario all’intervento in base alla valutazione del progetto e delle finalità ed alla congruità e necessità dell’opera. Se l’ispettorato emette un giudizio favorevole lo stesso può indicare anche delle modifiche al progetto presentato e può determinare un termine per l’inizio e l’ultimazione delle opere. La decisione viene comunicata ad entrambe le parti.

ULTIMAZIONE DELLE OPERE

Dopodichè il proprietario, sempre entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione in senso positivo trasmessa dall’ispettorato, può portare a conoscenza dell’affittuario la propria eventuale intenzione di eseguire a proprie spese le opere. In caso di dichiarazione negativa o di silenzio da parte del proprietario l’affittuario è legittimato a procedere all’esecuzione delle opere a proprie spese e dovrà comunicare, sempre con raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario ed all’ispettorato la propria intenzione di eseguire le opere in luogo del proprietario medesimo.

INDENNITA’

A questo punto, così come spetterebbe al proprietario il diritto a richiedere un aumento del canone sulla base della miglioria, spetta all’affittuario il diritto di richiedere al proprietario un’indennità in misura pari all’incremento del valore del fondo a seguito dei miglioramenti eseguiti e risultante al momento della cessazione del rapporto. Anche in questo caso se non vi è accordo sulla misura dell’indennità la stessa deve essere determinata, su richiesta di una delle parti, dall’ispettorato provinciale dell’agricoltura. L’affittuario ha diritto alla ritenzione del fondo sino a quando non gli sia stata versata l’indennità oppure fino a quando, a seguito di pagamento rateale approvato dall’ispettorato, non gli siano state rilasciate le debite garanzie. Il proprietario, nel caso in cui venda il fondo prima di aver liquidato l’indennità, deve dichiarare in atto l’esistenza dell’obbligazione se vuole essere liberato dall’obbligazione stessa, che passa così in capo al nuovo proprietario.

TRATTAMENTO FISCALE

Percepita l’indennità l’affittuario, imprenditore agricolo, deve valutarne il corretto trattamento fiscale. La Corte di Cassazione, con sentenza 2332/2001 ha affermato che l’indennità in commento ha carattere risarcitorio in quanto sostituisce la diminuzione del patrimonio dell’affittuario e per questo spettano anche rivalutazione monetaria ed interessi nel caso di pagamento successivo alla data di cessazione del contratto di affitto. Sempre la Suprema Corte, con successiva sentenza n. 6964/2007 ne ha ribadito la natura risarcitoria. Pertanto si ritiene che l’indennità è ricondotta nel reddito agrario ex art. 32 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e quindi non determina un imponibile in capo all’affittuario, che pertanto non è soggetto al pagamento delle imposte in relazione a tale indennità.
Allo stesso modo, sempre per la natura risarcitoria dell’indennità, si ritiene che nel caso in cui il proprietario sia un soggetto passivo Iva questa somma sia fuori dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.

Marianna Cugnasco
mar.cugnasco@studiocugnasco.it

(da: L’Imprenditore Agricolo)