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Denuncia dei redditi ecco cosa cambia


Il 730 è il modello dichiarativo, alternativo all’UNICO, che può essere utilizzato dai lavoratori dipendenti e dai titolari di pensione per dichiarare i redditi prodotti nell’anno precedente attraverso il datore di lavoro, l’ente pensionistico o un intermediario. Da quest’anno però tale modello può essere utilizzato anche dai contribuenti che non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare i conguagli; è il caso, ad esempio, dei collaboratori familiari (colf e badanti). Nell’ipotesi in cui dalla dichiarazione risulti un debito il pagamento dovrà essere effettuato dal contribuente tramite modello F24; nel caso di un importo finale a credito, invece, il rimborso verrà effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
I nuovi modelli 730/2014 prevedono diverse novità in materia di oneri detraibili e deducibili, anche alla luce di quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2014.

FIGLI A CARICO
Sono state introdotte nuove e maggiori detrazioni per i figli a carico. La detrazione per ciascun figlio di età pari o superiore a 3 anni è ora pari a 950 euro, mentre quella per ogni figlio di età inferiore ai 3 anni è di 1.220 euro. È stato altresì elevato l’importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio disabile, che è ora pari a 400 euro. Nulla è stato però modificato in relazione alla modalità di calcolo della detrazione effettivamente spettante, che va sempre parametrata al reddito complessivo del contribuente. Si ricorda che è considerato a carico il familiare che possiede un reddito complessivo annuo non superiore a 2.841 euro.

EROGAZIONI LIBERALI
Un’ulteriore novità riguarda la detrazione relativa alle erogazioni liberali effettuate a favore delle ONLUS e dei partiti e movimenti politici, che passa dal 19% al 24%. Tale detrazione si applica su un importo massimo erogato di 2.065 euro con riferimento alle ONLUS e su un importo minimo di 50 euro e massimo di 10.000 euro per quanto riguarda le erogazioni ai partiti.
Diminuisce invece l’importo degli oneri detraibili che attengono ai premi di assicurazione sulla vita o contro gli infortuni (per le polizze stipulate o rinnovate fino al 31 dicembre 2000) ovvero aventi per oggetto il rischio di morte, invalidità permanente superiore al 5 per cento o non autosufficienza. L’importo massimo di spesa su cui può essere calcolata la detrazione è infatti stato ridotto a 630 euro complessivi (pertanto l’importo massimo detraibile in relazione alle polizze menzionate è ora pari a 119,70 euro).

RECUPERI EDILIZI
Per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nell’anno 2013 la detrazione d’imposta è riconosciuta nella misura del 50%, fino ad un ammontare di 96.000 euro di spese agevolabili per unità immobiliare. Inoltre ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% per le spese di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26.06.2012 è riconosciuta un’ulteriore detrazione d’imposta del 50% per le spese sostenute dal 6.06.2013 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (classe A per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La nuova detrazione spetta su un ammontare complessivo fino a 10.000 euro per unità immobiliare e deve essere ripartita in 10 rate di pari importo. Per quanto riguarda gli interventi finalizzati al risparmio energetico la detrazione d’imposta riconosciuta è ancora più elevata in quanto, per le spese sostenute dal 6.06.2013 al 31.12.2013, è pari al 65% anziché 55%.

RIVALUTAZIONI IMMOBILIARI
Per quanto riguarda i redditi prodotti da terreni e fabbricati da quest’anno in dichiarazione deve essere calcolata ed indicata anche l’ulteriore rivalutazione del 15% dei redditi dominicali ed agrari dei terreni (già rivalutati rispettivamente dell’80% e del 70%). La nuova rivalutazione è ridotta al 5% in relazione ai terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola. Inoltre il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati ed assoggettati ad IMU, situati nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, concorre alla formazione della base imponibile Irpef e relative addizionali nella misura del 50%. Si tratta degli immobili abitativi tenuti a disposizione oppure dati in uso a persone diverse dai propri familiari, per i quali è dovuta l’IMU.

CEDOLARE SECCA
Cambia inoltre il regime della cedolare secca per i contratti di locazione. Infatti nel caso di opzione per tale regime la misura dell’aliquota è stata ridotta dal 19% al 10% per i contratti a canone concordato. Inoltre, in assenza di opzione per la cedolare secca, la deduzione forfettaria del canone di locazione prevista per i fabbricati concessi in locazione è ridotta dal 15% al 5%.

CONTROLLI PREVENTIVI
Infine è stata introdotta una novità che riguarda l’attività di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale effettuerà – di regola entro il mese di dicembre 2014 – dei controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia, in caso di rimborso da modello 730 superiore a 4.000 euro.

Marianna Cugnasco
mar.cugnasco@studiocugnasco.it