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Da gennaio, le novità per chi esporta


I soggetti che effettuano operazioni internazionali, sia con Paesi UE che extra UE, possono – al ricorrere di determinate condizioni – acquistare od importare beni e servizi senza applicazione dell’Iva, entro un dato limite annuale detto plafond. Tali soggetti sono i cosiddetti esportatori abituali e la disciplina cui soggiacciono comporta obblighi specifici sia per gli stessi che per i loro fornitori.

DICHIARAZIONE D’INTENTO
In particolare l’esportatore abituale che intende beneficiare della disciplina in commento deve rilasciare ai propri fornitori una dichiarazione, cosiddetta dichiarazione d’intento, con la quale esprime la volontà di effettuare acquisti ed importazioni di beni o servizi senza l’applicazione dell’Iva. Tale dichiarazione, datata, numerata e sottoscritta dal dichiarante, deve riportare i limiti quantitativi o temporali entro i quali il fornitore è esonerato dall’addebito dell’Iva sulle fatture di acquisto. Il fornitore, ricevuta la dichiarazione d’intento, deve trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella medesima entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica (mensile o trimestrale) nella quale confluiscono le operazioni effettuate senza applicazione dell’imposta. Questo è quanto stabilisce la disciplina attualmente in vigore.

NOVITA’ DA GENNAIO 2015
L’articolo 20 del decreto semplificazioni prevede – per le operazioni poste in essere a decorrere dall’1.01.2015 (salvo ulteriori specificazioni o modifiche apportate in sede di conversione in legge) – una razionalizzazione degli adempimenti che gravano sui soggetti interessati dalla norma in esame, modificando il quadro degli obblighi cui i medesimi sono soggetti.
La nuova disciplina prevede che sarà l’esportatore abituale stesso a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la propria dichiarazione d’intento prima dell’effettuazione dell’operazione di acquisto; tale dichiarazione, insieme alla ricevuta telematica di consegna rilasciata dall’Agenzia, dovrà essere consegnata al fornitore/prestatore.
A sua volta il fornitore dovrà emettere la fattura senza applicazione dell’Iva soltanto dopo il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione di cui sopra e, in luogo della presentazione della comunicazione periodica, dovrà riepilogare nella dichiarazione Iva annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute nell’esercizio dai propri clienti esportatori abituali.

LE PERPLESSITA’
Tali nuovi obblighi destano qualche perplessità in relazione alla difficoltà di verifica, da parte del fornitore, dell’avvenuta presentazione delle dichiarazioni d’intento; si auspica pertanto che il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato definisca meglio le modalità applicative della norma. Ciò anche alla luce del regime sanzionatorio previsto in caso di mancato rispetto delle disposizioni. L’art. 7, c. 4-bis, del DLgs 471/1997, come modificato dal decreto in commento, prevede infatti che sia punito con una sanzione compresa tra il 100% ed il 200% dell’imposta relativa alle fatture emesse senza addebito dell’Iva, il cedente/prestatore che effettui operazioni nei confronti dell’esportatore abituale prima di aver ricevuto da questi la dichiarazione d’intento corredata dalla ricevuta telematica e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione.

Marianna Cugnasco
mar.cugnasco@studiocugnasco.it