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Cos’è e come funziona la mediazione obbligatoria


A far data dallo scorso 20 settembre la mediazione è di nuovo obbligatoria. La legge 98/2013, che modifica e converte il “Decreto del fare”), ha infatti reitrodotto l’obbligatorietà del ricorso a questo strumento per una rilevante serie di controversie civili e commerciali.
Il legislatore ha così ristabilito la situazione precedente alla pronuncia della Corte costituzionale dello scorso ottobre che ha dichiarato illegittima la previsione dell’obbligatorietà per eccesso di delega. Con qualche novità rilevante.
La norma prevede, innanzitutto, un periodo di “prova” di quattro anni al termine del quale si auspica che gli effetti positivi dell’istituto (celerità, economicità, composizione della lite in termini reciprocamente soddisfacenti) siano pienamente recepiti dalla società.
Da un punto di vista più strettamente procedurale, la durata massima delle mediazioni è ridotta a 3 mesi rispetto ai 4 previsti dal d.lgs. 28/2010; l’accordo, se sottoscritto dagli avvocati delle parti, costituisce titolo esecutivo senza necessità dell’omologa da parte del Tribunale. Si prevede, inoltre, un primo incontro con il mediatore nel quale le parti possono assumere tutte le informazioni sulla procedura nonché verificare la reale presenza di margini per addivenire ad una composizione della lite. Nel caso di rinuncia o rifiuto, l’incontro preliminare varrà come esperimento del tentativo. La norma ha anche risolto positivamente il problema della trascrivibilità dell’accordo in materia di usucapione: con l’autenticazione delle firme da parte di un pubblico ufficiale potranno infatti essere trascritti al pari di una sentenza dichiarativa di avvenuta usucapione.
“Il sistema camerale – ha dichiarato il presidente della Camera di
commercio e di Unioncamere Ferruccio Dardanello – ha accolto con
favore il ritorno della mediazione obbligatoria, perché nel periodo precedente alla sentenza della Corte costituzionale le procedure gestite dagli Organismi di mediazione camerali hanno dimostrato l’utilità dello strumento per risolvere velocemente i problemi delle imprese e dei cittadini. Per questo è importante che il quadriennio di prova previsto per legge serva a radicare nella società la cultura della mediazione”.
Anche a questo fine ADR Piemonte prosegue fino al 31/12/2013 la promozione che prevede l’esenzione dalle spese di avvio per entrambe le parti quando si verifichi una delle seguenti condizioni: valore della controversia inferiore ad € 5.000, mediazione demandata dal giudice o derivante da clausole contrattuali, procedura in materia di telecomunicazioni e subfornitura, domanda presentata on-line o da una start up innovativa, da un’impresa femminile o costituita da giovani oppure dalle parti congiuntamente.
Inoltre, dal 1° ottobre al 30 novembre 2013 le mediazioni volontarie di valore fino ad € 10.000 sono completamente gratuite: le parti non
dovranno versare le spese di avvio né quelle di mediazione. Restano escluse dalla totale gratuità le mediazioni obbligatorie nelle materie di cui all’art. 5 D.Lgs. 28/2010, quelle delegate dal giudice, quelle che derivano da una clausola contrattuale e quelle in tema di telecomunicazioni e subfornitura.