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Cosa occorre sapere sull’Iva agricola


Il Testo Unico dell’Iva individua il regime speciale di applicazione dell’Iva per i produttori agricoli, regime che prevede un particolare meccanismo di detrazione dell’Iva in base al quale l’Iva assolta sugli acquisti non viene considerata detraibile da quella applicata sulle vendite poiché l’ammontare dell’imposta detraibile è stabilita da apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole.
In sostanza, l’importo dell’Iva detraibile è calcolato applicando, all’ammontare imponibile delle cessioni, le percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, dal citato decreto, percentuali riportate nella Tabella A – Parte Prima, allegata al Testo Unico dell’Iva.

CASO PRATICO

Per esemplificare si ipotizzi la situazione di un imprenditore agricolo che effettua cessioni di bovini per un importo di Euro 10.000: l’aliquota Iva sulla vendita di bovini è pari al 10% (l’imposta sulle vendite viene infatti applicata con le aliquote ordinarie previste dal DPR 633/72) e pertanto in capo all’allevatore si genera un debito Iva di Euro 1.000. A questo punto, per determinare l’Iva effettivamente dovuta all’Erario, non si considera l’Iva realmente assolta sugli acquisti ma si porta in detrazione un importo forfettario calcolato applicando alla base imponibile della cessione (Euro 10.000) la percentuale di compensazione stabilita per legge, in questo caso pari al 7%. Pertanto l’Iva ammessa in detrazione ammonta ad Euro 700 e quindi l’imposta da versare è pari ad Euro 300.

MODI ORDINARI

Qualora l’Iva assolta sugli acquisti risulti periodicamente superiore a quella corrispondente alle percentuali di compensazione l’imprenditore agricolo ha la facoltà, nonché la convenienza, di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari, versando all’Erario la differenza tra l’Iva generata dalle vendite e l’Iva effettivamente assolta sugli acquisiti. L’opzione è vincolante per almeno tre esercizi.

POSSIBILE RISPARMIO

Di recente, evidentemente a seguito delle problematiche legate ai prezzi di vendita stabiliti per il settore di produzione di latte, il ministro delle Politiche Agricole ha preannunciato il possibile aumento, a decorrere dal 2016, della percentuale di compensazione dell’Iva sul latte, che consentirà un notevole risparmio fiscale ai produttori, i quali non dovranno più versare l’1,2% di Iva sulla cessione del latte fresco. Attualmente i produttori di latte versano infatti la differenza tra il 10% (aliquota ordinaria sulle vendite di latte) e l’8,8% (attuale percentuale di compensazione prevista). Se la proposta del ministro verrà inserita nella Legge di Stabilità 2016 i produttori di latte non dovranno più versare nulla a titolo di Iva, trattenendo interamente l’imposta del 10% addebitata ai clienti.

Marianna Cugnasco (L’Imprenditore agricolo)